Economia

Bonus casa 2020, ecco le detrazioni e gli incentivi nel Decreto Rilancio

Bonus casa 2020 e superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico, ma non solo. Nel decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato confermato il superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, ma ha introdotto ulteriori specifiche in merito alle dichiarazioni infedeli, ai lavori interessati e alla documentazione richiesta.

Ecobonus e bonus casa 110%: quando si applica?

Secondo quanto riportato dal testo del decreto Rilancio, l’ecobonus fa riferimento a tutte le spese documentate e sostenute dai contribuenti dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Ecobonus e sisma bonus 110%: gli interventi ammessi

Il bonus si applica nei seguenti casi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sulll’involucro dell’edificio, ossia il cosiddetto “cappotto termico”, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. La detrazione va calcolata su una spesa complessiva non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi, come previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza che sia almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo fino a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Inoltre la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione va calcolata su una spesa massima di 30.000 euro e, come nel caso precedente, viene riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Oltre a questi interventi, l’ecobonus al 110% può essere applicato anche ad altre tipologie di intervento di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013.

Ad esempio l’acquisto e la posa in opera di finestre con infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione a efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico come da legislazione vigente, e a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi elencati in precedenza.

Ecobonus e sisma bonus 110%: ulteriori interventi previsti

Altri interventi a cui è possibile applicare l’ecobonus e il sisma bonus 110% riguardano:

  • interventi di miglioramento sismico: in questo caso la norma prevede che, in caso di cessione del bonus del 110% a una compagnia di assicurazione con la stipula di una polizza che vada a coprire il rischio da eventi calamitosi, la detrazione ad oggi prevista al 19% salga fino al 90% del costo dell’assicurazione sottoscritta. Non spetta agli edifici situati in zona sismica 4.
  • Installazione impianti solari fotovoltaici connessi alle rete elettrica degli edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. L’installazione degli impianti deve essere effettuato insieme a uno degli interventi già descritti. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione oppure ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
  • Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, prendendo in considerazione gli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. La detrazione per impianti fotovoltaici è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non consumata e non è cumulabile con altri incentivi pubblici oppure altre forme di agevolazione.
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a patto che venga realizzata congiuntamente a uno degli interventi sull’edificio già precedentemente descritti.

Ecobonus e sismabonus al 110%: chi può realizzare gli interventi?

Secondo quanto contenuto nel decreto Rilancio, gli interventi possono essere effettuati:

  1. dai condomìni;
  2. dalle persone fisiche su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
  3. dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) o da enti dalle stesse finalità sociali e che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  4. dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Ecobonus e sisma bonus 110%: come accedere al bonus previsto

Per poter richiedere il superbonus del 110%, gli interventi dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013.

Ma non solo: i lavori devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della classe energetica più alta, da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica (APE) “ante e post intervento”, rilasciato da un tecnico abilitato.

Per quanto riguarda la riduzione del rischio sismico, nel testo si legge che “è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”. Gli stessi professionisti devono anche attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Ecobonus e sisma bonus: le sanzioni previste

Nel decreto sono state introdotte anche delle sanzioni per chi dovesse rilasciare attestazioni false: oltre alla decadenza del beneficio, si rischia una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele.

Ecobonus e sima bonus 110%: come richiederlo

Per poter accedere al superbonus restano da attendere la successiva pubblicazione del decreto di conversione e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, che arriveranno entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

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