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Elezioni Amministrative 2021: i comuni al voto, le liste, i candidati e tutte le informazioni utili

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre oltre 12 milioni di cittadini andranno alle urne per eleggere i sindaci in 1.157 Comuni, a cui si aggiungeranno quelli delle regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia. Il decreto che ne fissa la data è stato firmato dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci è previsto domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Ecco i comuni al voto, le liste, i candidati e tutte le informazioni utili sulle amministrative.

Le elezioni amministrative 2021 in Campania

In Campania andranno al voto 141 comuni sui 550 totali presenti in Regione (circa il 25%). In provincia di Avellino saranno 33 (tra cui Avella, Lauro, Pago del Vallo di Lauro e Sperone), 20 in provincia di Benevento (compreso il capoluogo), 31 in provincia di Caserta (compreso il capoluogo), 17 in provincia di Napoli (oltre a al capoluogo Afragola, Agerola, Arzano, Boscotrecase, Brusciano, Camposano, Castello di Cisterna, Frattaminore, Gragnano, Massa di Somma, Melito, Piano di Sorrento, San Sebastiano al Vesuvio, Serrara Fontana, Vico Equense e Volla) e 40 in provincia di Salerno (compreso il capoluogo).

Si voterà in sedici comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15mila abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno: Afragola, Arzano, Battipaglia, Benevento, Brusciano, Caserta, Eboli, Frattaminore, Gragnano, Melito di Napoli, Napoli, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Vico Equense, Volla.

In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti:

  • comuni al voto: 141 su 550 comuni campani (25,6%)
    comuni >15.000 ab: 16 su 141 (11,3%)
    comuni ≤15.000 ab: 125 su 141 (88,7%)
    capoluoghi di provincia: 4


2021_elezioni_comunali

Elezioni amministrative in Italia

Le Elezioni Comunali 2021 si terranno il 3 e 4 ottobre nei comuni delle regioni a statuto ordinario e Friuli Venezia Giulia. Il rinvio in autunno è stato deciso a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si andrà al voto il 19 e 20 settembre nel comune di Ayas in Valle d’Aosta, il 10 ottobre nei comuni del Trentino-Alto Adige ed il 10 e 11 ottobre nei comuni della Sardegna e della Sicilia.

Complessivamente, considerando tutte le regioni, sono interessati gli elettori di 1.349 comuni, di cui 1.157 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 192 a regioni a statuto speciale.

Alle urne venti comuni capoluogo di provincia (Benevento, Bologna, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Milano, Napoli, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste e Varese), di cui sei sono anche capoluogo di regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste).

Superano i 100.000 abitanti le seguenti città: Bologna, Latina, Milano, Napoli, Novara, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Torino e Trieste.

Per i comuni al voto è considerata la popolazione legale risultante dal Censimento 2011. La popolazione legale determina la modalità di voto (turno unico o con turno di ballottaggio) ed il numero di consiglieri ed assessori degli organi istituzionali.

Le curiosità

Da segnalare che si voterà per la prima volta a Misiliscemi (TP), un nuovo comune istituito nel 2021 mediante scorporo di territorio dal comune di Trapani. Il comune più piccolo alle elezioni è Morterone (LC), che conta solo 30 abitanti al 31 dicembre 2019, data dell’ultimo bilancio demografico annuale Istat.

Come si vota?

Le procedure di voto dovranno rispettare precise misure e regole stabilite con il decreto legge numero 117 del 17 agosto 2021, consultabile e scaricabile dalla Gazzetta ufficiale. Il decreto stabilisce che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell’anno 2021, il cittadino che vota, dopo essersi recato in cabina ed aver votato, deve inserire la scheda personalmente nell’urna. 

All‘elettore sarà consegnata una sola scheda. Ciascun elettore può:

  •     tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;
  •     tracciare un solo segno su una delle liste, il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista;
  •     tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista;
  •     esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata;
  •     l’elettore, infine, può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (ossia il 50% + uno). Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia – solo per i comuni al di sopra dei 15mila abitanti – si tornerà a votare per l’elezione diretta del sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati. Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

Chi vota

Per le consultazioni amministrative votano gli iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto il 18esimo anno di età entro domenica 3 ottobre 2021 compresa. Il voto si esercita presentandosi di persona presso la sezione elettorale del comune nelle cui liste si è iscritti. Per alcune categorie di elettori la legge prevede modalità di voto con procedura speciale:

  •     i militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le forze di polizia e il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio;
  •     i componenti dei seggi, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in parlamento, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
  •     i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
  •     i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
  •     i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

Tessera elettorale

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, insieme alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché possa assicurare la precisa identificazione del votante.

In mancanza di documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso:

  •     uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità;
  •     un altro elettore del comune (conosciuto dai componenti del seggio e provvisto di documento di identificazione), che ne attesti l’identità.

Elezioni amministrative 2021: voto in ospedale

Possono votare anche i cittadini ricoverati in ospedale. In particolare nelle strutture sanitarie da 100 a 199 posti letto, che ospitano reparti COVID-19 vengono istituite specifiche sezioni elettorali ospedaliere.

Ogni sezione è abilitata alla raccolta sia del voto domiciliare degli elettori in isolamento fiduciario o quarantena sia dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

Nei comuni nei quali sono assenti strutture sanitarie possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali nominati dal sindaco. Questi seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all’inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell’espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali, sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19.

Elezioni amministrative 2021: votare in quarantena o isolamento

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per covid sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

In questo caso gli elettori devono far pervenire al sindaco del comune in cui sono iscritti, nel periodo tra il decimo giorno e il quinto giorno che precede le elezioni i seguenti documenti:

  • una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
  • un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di isolamento o quarantena.

Elezioni 2021: sanificazione dei seggi elettorali

In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l’anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell’anno 2021.

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