Il Trattato di Lisbona entra in vigore il 1° dicembre del 2009, esso è anche noto anche come Trattato di riforma e modifica il trattato sull’Unione europea, oltre che quello che istituiva la Comunità europea.
Trattato di Lisbona, tutto ciò che c’è da sapere
A differenza del precedente Trattato (quello di Nizza) il Trattato di Lisbona abolisce drasticamente i cosiddetti tre pilastri dell’Unione Europea (quelli insorti con il Trattato di Maastricht che dividevano, conseguentemente, in tre aree la neonata Unione economico-politico-giuridica sopra citata:
- Il primo (CE) – oltre alla politica del carbone e dell’acciaio e quella atomica – riguardava le Comunità europee e vincolavagli Stati membri alle seguenti competenze
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- mercato comune europeo
- l’unione economica e monetaria
- altre competenze aggiunte nel tempo
- Il secondo (PESC) – correlato strettamente alla Politica estera e di sicurezza comune – vincolava gli stati alla costruzione di una politica unica verso l’esterno.
- Il terzo (GAI) ossia la Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale era rivolta alla costruzione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in cui vi fosse collaborazione contro la criminalità a livello sovranazionale.
Contenuti
A Bruxelles, il Consiglio europeo (sotto la presidenza tedesca) raggiunse in data 23 giugno 2007 l’accordo del nuovo Trattato di riforma. Il Trattato di revisione del diritto internazionale contiene gran parte dei cambiamenti presenti nella Costituzione europea, confermando così l’unione tra gli Stati aderenti.
In merito a ciò, sono presenti le relative modifiche:
- non si è arrivati a redigere un unico trattato (come la Costituzione europea), ma sono stati riformati i vecchi trattati. Il Trattato di riforma ha modificato quindi il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il primo ha mantenuto il suo titolo attuale mentre il secondo è stato denominato “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE). Ad essi vanno aggiunti la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il Trattato Euratom (quest’ultimo non era stato integrato nella Costituzione europea);
- è stato tolto ogni riferimento esplicito alla natura costituzionale nel testo: sono stati eliminati i simboli europei e si è ritornati alla vecchia nomenclatura per gli atti dell’UE; come denominazione degli atti normativi unionali tornano quindi le parole “regolamenti” e “direttive” (al posto delle “leggi europee” e “leggi quadro europee”);
- è stata confermata la figura del presidente del Consiglio europeo non più a rotazione e per un mandato semestrale ma con elezione a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta;
- il “ministro degli Esteri” europeo è stato rinominato Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, benché con i poteri rafforzati indicati nella vecchia Costituzione: sarà anche vicepresidente della Commissione europea (Servizio europeo per l’azione esterna);
- vengono meglio delimitate le competenze dell’UE e degli Stati membri, esplicitando che il “travaso di sovranità” può avvenire sia in un senso (dai Paesi all’UE, come è sempre avvenuto) che nell’altro (dall’UE ai Paesi);
- il nuovo metodo decisionale della “doppia maggioranza” entrerà in vigore nel 2014 e, a pieno regime, nel 2017;
- aumentano i poteri dei Parlamenti nazionali che hanno più tempo per esaminare i regolamenti e le direttive;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è integrata nel Trattato, ma vi è un riferimento ad essa. Il Regno Unito ha ottenuto una “clausola di esclusione” (“opt-out”) per non applicarla sul suo territorio al fine di preservare il Common law. Lo stesso è stato concesso alla Polonia ma con l’elezione a premier di Donald Tusk quest’ultimo si è impegnato a non far valere l'”opt-out” ottenuto. Anche la Repubblica Ceca ha richiesto e ottenuto, poco prima della ratifica, l’opt-out;
- il Regno Unito e l’Irlanda hanno ottenuto (per chiunque lo voglia utilizzare) un meccanismo (“opt-out”) per essere esentati da decisioni a maggioranza nel settore “Giustizia e affari interni”;
- viene specificato che la PESC ha un carattere specifico all’interno dell’UE e che non può pregiudicare la politica estera e la rappresentanza presso le istituzioni internazionali degli Stati membri.
- la concorrenza non è più ritenuta un obiettivo fondamentale dell’UE, ma viene citata nel protocollo aggiuntivo n. 25;
- viene introdotta l’energia nella clausola di solidarietà in cui gli Stati membri si impegnano a sostenere gli altri in caso di necessità;
- viene specificata la necessità di combattere i cambiamenti climatici nei provvedimenti a livello internazionale;
- viene introdotta la possibilità di recedere dall’UE (fino ad oggi, infatti, vi si poteva solo aderire).