Si può fare visita ai parenti durante le feste di Natale? Il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi, dopo la pubblicazione dell’ultimo dpcm ha inviato a tutte le Prefetture, la lettera contenente le precisazioni sugli spostamenti consentiti nelle tre aree, gialla, arancione e rossa.
Natale, feste e parenti, la faq del dpcm di dicembre con le regole per gli spostamenti
Nel documento si legge: “Tra le situazioni di necessità per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita FAQ pubblicata sul sito web del Governo”.
Inoltre “Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune”.
Obbligatoria l’autocertificazione per gli spostamenti
Resta l’obbligo dell’autocertificazione per motivare gli spostamenti per ragioni di lavoro, salute o altre necessità. Il Viminale ha già annunciato un potenziamento dei controlli in stazioni, autostrade e arterie principali del Paese, proprio per punire eventuali movimenti ingiustificati dei cittadini a Natale, Santo Stefano e Capodanno.
I parenti non autosufficienti
È stato inoltre chiarito che è possibile spostarsi per far visita ad amici e parenti non autosufficienti: “È una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile”.
Genitori divorziati possono far visita ai figli?
Si aggiunge inoltre che i genitori separati o divorziati possono sempre raggiungere i figli, a prescindere dal colore della Regione. “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti.
Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.