In materia fiscale torna il redditometro, lo strumento di accertamento sintetico, che risale al reddito analizzando le manifestazioni di capacità contributiva, applicabile nei confronti di ogni contribuente persona fisica. Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto ministeriale che riattiva lo strumento a partire dai redditi 2016.
Fisco, il ritorno del redditometro: pubblicato il decreto nella Gazzetta Ufficiale
Il decreto ministeriale del 7 maggio 2024, pubblicato ieri, lunedì 20 maggio, nella Gazzetta Ufficiale, e firmato dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, ha riattivato il redditometro, dopo la sua sospensione nel 2018, a partire dai redditi 2016.
Il fisco fa uso di questo strumento per risalire al reddito presunto dei contribuenti-persone fisiche, e la sua riattivazione torna a mettere sotto la lente di ingrandimento le capacità di spesa dei contribuenti per risalire ai loro redditi: dalle spese per l’auto a quelle per la casa, dal costo delle utenze a quelle per il possesso di barche.
Il provvedimento
Il provvedimento segnala “le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’amministrazione finanziaria“. La determinazione sintetica del reddito avverrà tenendo conto “delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente“. Le nuove prescrizioni “si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016“.
Come saranno esaminati i redditi dei contribuenti?
Sorge spontanea la domanda sui parametri utilizzati per esaminare i redditi dei contribuenti. Questi ultimi a quanto pare saranno analizzati in diversi modi: il decreto indica ad esempio 11 tipologie per i nuclei familiari e 5 diverse aree del Paese. Verrà inoltre tenuto conto delle quote di risparmio accumulate negli anni e delle spese sostenute così come emergono dall’Anagrafe tributaria.
Come indicato dal testo del decreto: “Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall’indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale”.
Si considerano “sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico”, mentre “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa“.
Facoltà dei contribuenti
I contribuenti nonostante tutto potranno dimostrare che il finanziamento delle spese sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, potranno contestare l’ammontare delle spese attribuitegli e indicare che la quota del risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.