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Green pass obbligatorio a lavoro: fino a 3 anni di reclusione per chi lo falsifica

Green pass obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro. È questa la scelta del governo, sul fronte della lotta al Covid-19. Dal 15 ottobre bisognerà essere vaccinati, aver fatto un tampone o essere guariti dalla malattia per entrare negli uffici pubblici e privati, ma l’obbligo dovrebbe essere esteso anche a studi professionali, negozi, ristoranti. Ma cosa rischia chi falsifica? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla certificazione verde.

Green pass obbligatorio a lavoro:  cosa succede a chi lo falsifica?

Chi sgarra le regole sarà multato. Sì, sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza pass. Queste sanzioni sono irrogate dai prefetti. Il datore di lavoro rischia una sanzione da 400 a mille euro, se omette i controlli. Che sono proprio a carico dei datori di lavoro. Non si può essere ammessi nei locali di lavoro senza certificato verde e si verrà considerati assenti ingiustificati. Dal primo giorno di assenza ingiustificata scatta la sospensione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata o sospensione non sono dovuti retribuzione, altri compensi o emolumenti. La riammissione in servizio è legata al possesso di Green pass valido.


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Le sospensioni

Nel privato i lavoratori sono sospesi dal primo giorno nel quale risultino privi del pass o se non ne siano in possesso al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Ma il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso? Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti.

Il decreto appena approvato dal governo e che sarà operativo a ottobre prevede infatti che la sospensione in caso di mancata presentazione della certificazione verde (che scatta dal quinto giorno) possa corrispondere alla durata del contratto di lavoro per la sostituzione. Comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

I falsi certificati

Già si teme che circoleranno falsi passaporti sul Covid, ossia certificazioni finte. Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo.

Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo. Sono reati procedibili d’ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona.

A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.


 

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