Ferrovie dello Stato condannata per l’esposizione all’amianto degli ex lavoratori Isochimica: la Corte di Appello ha rigettato il ricorso presentato dell’ente statale, confermando le decisioni prese sei anni fa. Lo riporta l’odierna edizione del Mattino.
Isochimica, Ferrovie dello Stato condannata per amianto
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna di Ferrovie dello Stato per l’esposizione all’amianto degli ex lavoratori Isochimica. A dodici anni dall’inizio del processo civile avviato da un gruppo di operai contro l’allora ente statale e a sei anni dalla sentenza del Tribunale di Avellino, il collegio ha respinto il ricorso di Fs, emettendo un pronunciamento significativo per tutti gli ex «amiantini» di Borgo Ferrovia. Questo diventa un precedente giuridico che sarà utilizzato anche in sede penale durante il processo di secondo grado attualmente in corso a Napoli.
Due percorsi paralleli si stanno sviluppando: da un lato, il procedimento penale che coinvolge 227 parti civili contro le presunte responsabilità legate alle morti e alle malattie di coloro che smantellarono le carrozze ferroviarie nei capannoni di Elio Graziano; dall’altro, il procedimento civile avviato da tre ex operai, tra cui Alessandro Manganiello, deceduto nel 2016 e già riconosciuto come vittima dell’amianto nel processo di primo grado tenutosi nell’aula bunker del carcere di Poggioreale.
Il ricorso
La quinta sezione civile della Corte d’Appello di Napoli ha respinto il ricorso presentato da Fs, ritenendo pienamente condivisibile il principio giuridico adottato dal Tribunale di Avellino. Questo principio stabilisce che, se l’appaltatore è l’unico responsabile dei danni derivanti dalla propria attività, l’appaltante può essere ritenuto responsabile se ha scelto l’appaltatore in modo imprudente, selezionando un’impresa del tutto inadeguata per l’esecuzione dei lavori, oppure se, avendo la possibilità di dirigere l’attività dell’appaltatore, non ha fornito le indicazioni necessarie.
Secondo i giudici dell’Appello, l’ente ferroviario non era soggetto a specifici vincoli nella selezione del contraente derivanti dalla legislazione pubblica, poiché l’affidamento dell’appalto a Isochimica spa era di natura privata, come risulta chiaramente dai contratti e viene confermato dalla comunicazione inviata dalle Ferrovie dello Stato al Ministero dei Trasporti il 23 ottobre 1984. I giudici menzionano anche i contratti di appalto precedenti, stipulati tra il 1982 e il 1983, prima che l’allora Unità sanitaria locale esprimesse il proprio parere, considerato peraltro inattendibile, riguardo all’idoneità dell’impresa, anche in relazione alla sicurezza dei lavoratori.
Nelle 24 pagine della sentenza si fa riferimento alle circolari interne del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, che avvertivano riguardo alla pericolosità dell’amianto presente nei mezzi rotabili. Questi documenti, datati 1979 e 1980, classificavano come «alto rischio» le lavorazioni effettuate presso le Officine Grandi Riparazioni di Porta a Prato a Firenze, da cui derivarono le misure di sicurezza inviate agli impianti in cui veniva rimosso l’amianto dalle carrozze ferroviarie.
Le prescrizioni
Le prescrizioni, secondo i giudici, risultano in netto contrasto con le condizioni riscontrate negli ambienti di Isochimica durante i sopralluoghi effettuati nel 1985 dagli esperti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Questi ultimi evidenziarono la presenza di crocidolite, la forma più pericolosa di amianto, l’assenza di impianti di aspirazione e di sistemi per la riduzione delle polveri, nonché la limitata efficacia dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori. Inoltre, vengono citati i verbali del servizio sanitario e del servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato, i cui funzionari furono inviati a Borgo Ferrovia per un sopralluogo, insieme alla presenza di un ufficio dei membri dell’unità collaudo di Napoli presso l’Isochimica stessa.
In sintesi, la sentenza evidenzia che Fs era sicuramente in grado di individuare fin dall’inizio del rapporto con l’imprenditore di Fisciano «le gravi violazioni delle misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori». I giudici sottolineano che la responsabilità è ulteriormente aggravata dal fatto che, nella relazione inviata al Ministero, Fs identificava Isochimica come l’unica impresa idonea, attrezzata e riconosciuta per eseguire lavori di scoibentazione e sostituzione dell’amianto, nonostante fosse chiaro che non venivano rispettate le misure di sicurezza e protezione stabilite dallo stesso ente per i propri lavoratori di Firenze.