La Legge di Bilancio 2020, nuove regole nel regime forfettario: ecco le condizioni per rientrare e chi invece può restare escluso.
Ecco chi può essere forfettario con la nuova Legge di Bilancio
La Legge di Bilancio 2020 ha modificato ancora i requisiti per rientrare nel sistema forfettario 2020; riassumiamo allora, schematicamente, quali sono le condizioni per rientrare in questo regime.
Per capire se un contribuente può essere forfettario 2020 occorre innanzitutto basarsi sui dati 2019 (confermiamo: si guarda il 2019 per capire se si può essere forfettario 2020). Quindi si deve verificare se nel 2019 vi è la presenza di tutti i seguenti requisiti.
Primo requisito: lato entrate: ricavi 65mila euro
Aver conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, nel 2019, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
Secondo requisito, uscite: spese per collaboratori 20mila euro
Verifica sui costi 2019: non aver sostenuto, pagato, corrisposto, spese per un ammontare superiore ad euro 20.000 lordi per:
- dipendenti;
- collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo Unico Imposte Reddito (es: borse di studio, CO.CO.CO);
- lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- lavoro a progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003
- somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) TUIR
- spese (peraltro non deducibili) per prestazioni di lavoro dell’imprenditore o del suo coniuge o figli o altri familiari.
Terzo requisito: entrate extra partita IVA non superiori a 30mila euro
Non aver percepito nell’anno 2019 redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (ad esempio pensioni) di importo superiore a 30.000 euro (non si parla di ragguaglio). Questo requisito però è irrilevante – e quindi non se ne tiene conto – se il rapporto di lavoro è cessato (nel 2019)
Quarto requisito: non avere partecipazioni in società di persone
Non possono essere forfettari 2020 i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano che nello stesso anno, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del DPR 917/1986.
Quinto requisito, in caso di possesso di partecipazioni in SRL
Non possono essere forfettari 2020 i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del testo unico 917/1986 – che ne hanno il controllo di diritto o influenza dominante [approfondisci meglio da qui: Regime forfettario: se non c’è controllo di diritto il socio della SRL è forfettario ] – che esercitino attività riconducibili alla propria, in base alle attività effettivamente esercitate. Questa causa di esclusione però non opera se la società non deduce fiscalmente i costi corrispondenti alle fatture emesse nei suoi confronti dal soggetto in regime forfettario.
Sesto requisito: il lavoro forfettario con lo stesso datore di lavoro dipendente
Non possono avvalersi del regime forfettario 2020 le persone fisiche la cui attività sia stata esercitata prevalentemente (quindi fatturato 2019 superiore al 50%) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro
Esclusioni varie
Non rientrano nel regime forfettario 2020:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali I.V.A. o di regimi forfetari di determinazione del reddito (esempio: agricoltura, pesca, sali e tabacchi, fiammiferi, editoria, telefonia, intrattenimento e giochi, viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, beni usati, beni all’asta);
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), Dpr 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
Se un contribuente rientra in una delle cause di esclusione citate non potrà essere forfettario 2020. Salvo modifiche legislative, nell’anno successivo si osserveranno i dati del 2020 per capire se si potrà essere forfettari 2021.