La notizia di una gravidanza è spesso motivo di gioia in una famiglia e ancor di più in una coppia, ma ci sono le dovute eccezioni! Si pensi al caso in cui la coppia sia giovane, non sposata e neanche convivente, lei rimane incinta ma lui non vuole proprio saperne di assumersi le responsabilità genitoriali e chiede alla sua dolce metà di abortire. Cosa accade in questi casi?
Lei incinta, lui non vuole: cosa dice la legge?
Iniziamo col dire che la legge prevede degli obblighi, per entrambi i genitori, di assistenza e mantenimento nei confronti dei figli. La norma di riferimento è l’art. 147 del Codice Civile che prevede i doveri dei genitori. Questi doveri si concretano nel mantenimento, istruzione ed educazione del figlio fin quando quest’ultimo non sarà pienamente autosufficiente ed indipendente, è chiaro che il bene giuridico tutelato dalla norma in questione è il benessere psicofisico del bambino, futuro adolescente e adulto. Ma torniamo al caso che avevamo accennato poc’anzi, cosa accade se il padre non vuole riconoscere il figlio? Vediamo nel dettaglio tutte le casistiche.
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Lei è incinta ma io voglio che lei abortisca, chi decide?
La scelta di abortire o meno spetta solo ed esclusivamente alla donna. L’uomo non ha voce in capitolo su questo e, qualora la donna decida di portare a termine la gravidanza, l’uomo dovrà comunque assumersi tutte le responsabilità genitoriali. Sarà obbligato quindi al versamento dell’assegno di mantenimento, che potrà variare in base alle esigenze del nascituro, nonché ai doveri di natura affettiva, dovrà infatti partecipare alla vita del bambino ed essere presente. Si precisa che il dovere di assistenza e mantenimento non si estingue quando il figlio compie 18anni, bensì quando quest’ultimo sarà pienamente indipendente che, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, può avvenire fino a 30 anni di età.
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Lei mi ha ‘’ingannato’’ dicendomi falsamente di prendere la pillola anticoncezionale. Ora è incinta, posso defilarmi dai doveri genitoriali?
Anche in questo caso la risposta è negativa. Ammesso che sia possibile provare ‘’l’inganno’’, questo non costituirebbe un motivo per defilarsi dai doveri genitoriali. Infatti, nel momento in cui l’uomo ha accettato di avere rapporti sessuali non protetti con la donna, ha implicitamente accettato anche il rischio (seppur minimo) di una gravidanza, il presunto inganno non ha quindi nessuna influenza legale, anche in questo caso l’uomo sarà obbligato a riconoscere il nascituro con tutti i doveri genitoriali connessi.
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L’uomo può materialmente essere obbligato al riconoscimento del figlio?
Come ben sappiamo, l’unico modo infallibile per accertare la paternità è il test del DNA. Ovviamente nessun giudice potrà mai costringervi a sottoporvi al test del DNA, tuttavia, in caso di un rifiuto ingiustificato, il giudice potrà implicitamente dedurre la vostra paternità, accollandovi quindi tutti i doveri genitoriali.
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Se risulto nullatenente posso evitare il riconoscimento del bambino?
Nel caso in cui il neo-papà sia nullatenente, o comunque non economicamente autosufficiente, il dovere di mantenimento spetta ai suoi genitori, ovvero i nonni del bambino. Spetterà quindi ai nonni paterni provvedere alle esigenze del bambino, almeno fin quando il padre non ne sarà in grado.
Un ulteriore approfondimento giuridico è necessario farlo sull’aborto che in Italia è disciplinato dalla legge n.194 del 22 maggio 1978. Nel nostro ordinamento è prevista l’interruzione volontaria di gravidanza per la donna che, per motivi di salute, economici, sociali o personali, non voglia portare a termine la gravidanza.
L’aborto è praticabile fino al 90esimo giorno di gravidanza, nello specifico, fino a 63 giorni sarà praticato l’aborto farmacologico, oltre i 63 giorni si parlerà di aborto chirurgico. E nel caso in cui la donna che voglia abortire sia minorenne? Ebbene, in questo caso per procedere all’aborto è necessario il consenso dei genitori, tuttavia anche qui c’è un’eccezione. Si pensi al caso di una 16enne incinta, lei vuole abortire ma i suoi genitori sono molto religiosi e non approverebbero mai tale pratica. Come si procede in questo caso? La ragazza minorenne può recarsi da un medico ginecologo il quale, dopo aver visitato e ascoltato la paziente, contatterà il giudice tutelare.
Il giudice, dopo aver ascoltato la ragazza, potrà decidere di autorizzare l’aborto anche senza il consenso dei genitori e non è nemmeno previsto che questi ultimi siano informati. La legislazione sull’aborto ha lo scopo di tutelare i diritti della donna, va infatti ricordato che una gravidanza comporta grandi cambiamenti, fisici e non, per la donna e solo a quest’ultima spetta la decisione. Costringere una donna a portare a termine una gravidanza vietandole l’aborto o, viceversa, costringendola ad abortire, è una gravissima lesione dei diritti delle donne, nonché un reato ed è la stessa legge 194 a prevederlo.
Un ultimo ma necessario passaggio va fatto sulla contraccezione d’emergenza, la cosiddetta ‘’pillola del giorno dopo’’ da assumere dopo un rapporto a rischio gravidanza. In Italia sono in commercio due tipi di pillole del giorno dopo: Norlevo (a base di Levonorgestrel) e EllaOne (a base di Ulipristal acetato). Fino al 2021 questi farmaci erano di libera vendita solo per le donne maggiorenni, mentre per le minorenni occorreva la ricetta medica.
Tuttavia, il Consiglio di Stato il 19 aprile 2022 ha stabilito che EllaOne possa essere acquistata anche dalle minorenni, senza ricetta medica e senza il consenso dei genitori. È bene specificare che questi due farmaci non sono abortivi. Sia Norlevo che EllaOne non sono in grado di interrompere una gravidanza già in atto né di impedire l’annidamento dell’embrione. L’efficacia contraccettiva di questi farmaci si sostanzia infatti nella loro capacità di spostare o ritardare l’ovulazione, ne discende quindi che non sono efficaci se il rapporto a rischio avviene con ovulazione in atto e, pertanto, non sono assolutamente considerabili farmaci abortivi.