ROMA. Per i veicoli con targa di immatricolazione estera in uno degli stati indicati nel decreto ministeriale numero 86/2008, non è obbligo del conducente dimostrare di essere regolarmente coperti dall’assicurazione. Ergo, in questi casi non saranno applicabili le sanzioni dell’articolo 193 del Codice della strada, nemmeno nel caso in cui il veicolo non sia stato munito di targa e documenti italiani in seguito alla circolazione sul territorio italiano da più di un anno.
Ha affermato ciò il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in una nota del 3 aprile che ha come oggetto l’applicazione dell’articolo 193 del Codice della Strada a veicoli immatricolati in diverso Stato UE, ma stazionanti in modo continuativo nel territorio italiano. Il comunicato è giunto successivamente alla richiesta del Consorzio Polizia Municipale di Padova Ovest, ed offre la possibilità di applicare o meno, anche ai veicoli con targa straniera, le sanzioni che il Codice stradale prevede in caso di mancanza di copertura assicurativa.
Il Ministero rammenta quanto l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) conferma, ovverosia che i veicoli con targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati nell’allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 86/2008, vige il cosiddetto principio di “copertura presuntiva”. In ragione di quanto sostenuto dall’UCI, si legge nel documento, deve ritenersi che per tali veicoli vada esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193 C.d.S. anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei paesi sia effettivamente sprovvisto di RC auto.
Ad analoga conclusione, precisa la nota, si giunge anche qualora venisse accertato che per il veicolo, circolante da più di un anno sul territorio dello Stato, non si sia proceduto alla sua “nazionalizzazione” tramite immatricolazione.
Nel caso di specie, sebbene il veicolo circoli illegittimamente sul territorio dello Stato in quanto non più in circolazione internazionale, comunque non potranno essere contestate le violazioni di cui all’art. 193 C.d.S., a causa della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura assicurativa.