Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Acerra? Ecco i redditi del sindaco Raffaele Lettieri, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Acerra?
Quasi tutti gli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Acerra i propri dati reddituali. Il sindaco Raffaele Lettieri, la giunta ed il consiglio comunale hanno pubblicato nell’area adibita all’Amministrazione Trasparente i dati relativi alla situazione reddituale degli anni precedenti.
Comune di Acerra: i redditi degli amministratori
- Raffaele Lettieri (sindaco):
- Reddito 2017: 58.998 euro
- Reddito 2016: 40.160 euro
- Reddito 2015: 40.293 euro
- Reddito 2014: 49.712 euro
- Reddito 2013: 52.762 euro
- Reddito 2012: 33.735 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Cuono Lombardi (vicesindaco):
- Reddito 2016: 24.096 euro
- Reddito 2015: 24.096 euro
- Reddito 2014: 22.473 euro
- Reddito 2013: 5.926 euro
- Reddito 2012: 2.057 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Gerardina Martino (assessore):
- Reddito 2017: 27.958 euro
- Reddito 2016: 28.275 euro
- Reddito 2015: 29.191 euro
- Reddito 2014: 19.650 euro
- Reddito 2013: 29.899 euro
- Reddito 2012: 7.740 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Nicola de Matteis (assessore):
- Reddito 2017: 30.042 euro
- Reddito 2016: 67.596 euro
- Reddito 2015:43.949 euro
- Reddito 2014: 56.895 euro
- Reddito 2013: 55.263 euro
- Reddito 2012: 49.030euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Giovanni di Nardo (assessore):
- Dati non comunicati
- Milena Petrella (assessore):
- Reddito 2016: 29.287 euro
- Reddito 2015: 22.657 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Milena Tanzillo (assessore):
- Reddito 2016: 28.753 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Vincenzo Iorio (assessore):
- Reddito 2017: 27.897 euro
- Reddito 2016: 17.516 euro
- Andrea Piatto (presidente consiglio comunale):
- Reddito 2017: 26.989 euro
- Reddito 2016: 20.454 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Carmela Auriemma (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 20.443 euro
- Reddito 2016: 23.666 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Rossella Bruno (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 24.948 euro
- Reddito 2016: 19.826 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Domenico Cantapane (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 8.696 euro
- Nicola D’Onofrio (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 13.913 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Vincenzo De Maria (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 9.797 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Elisabetta De Rosa (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 0 euro
- Filippo Di Marco (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 19.547 euro
- Reddito 2016: 21.013 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto e 1 motociclo
- Aquilino Gallo (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 37.233 euro
- Reddito 2016: 35.376 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto e 1 motociclo
- Gennaro Iovino (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 45.668 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto e 1 motociclo
- Francesca La Motagna (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 55.835 euro
- Reddito 2016: 31.466 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Antonio Laudando (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 30.694 euro
- Reddito 2016: 38.477 euro
- Beni immobili: 7 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Salvatore Maietta (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 26.005 euro
- Reddito 2016: 28.993 euro
- Beni immobili: 5 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto e 1 motociclo
- Paola Montesarchio (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 22.892 euro
- Beni immobili: 6 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto e 1 motociclo
- Giovanna Ottaviano (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 423 euro
- Reddito 2016: 0 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Vincenzo Piscitelli (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 21.734 euro
- Reddito 2016: 24.829 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 motociclo
- Pino Puopolo (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 28.798 euro
- Reddito 2016: 22.795 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Paolo Rea (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 40.556 euro
- Giuseppe Benito Soriano (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 0 euro
- Giulio Stompanato (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 26.532 euro
- Reddito 2016: 22.605 euro
- Beni mobili registrati: 2 auto e 1 motociclo
- Domenico Tardi (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 26.789 euro
- Beni immobili: 4 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Giuseppe Tufano (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 34.719 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Domenica Zito (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 12.671 euro
- Reddito 2016: 14.560 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Mariangela di Sarno (consigliere comunale):
- Redditi 2017: 197 euro
- Reddito 2016: 0 euro
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”
Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti
N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)
Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni
L’art 437 del dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs. n. 33/2013 , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. Infatti ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.
La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».
Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere direttore@occhionotizie.it