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Elezioni Comunali, a Caivano si vota per il nuovo sindaco: liste e candidati

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A Caivano si vota per le elezioni comunali che avranno luogo domenica 20 settembre dalle dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15. L’eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative si terrà il 4 e 5 ottobre. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. 

Elezioni comunali 2020 a Caivano, i candidati a sindaco

Candidato sindaco Salvatore Ponticelli

Lista Fratelli d’Italia

Lista Forza Italia

Lista L’Arca


Candidato sindaco Antonio Angelino

Lista Caivano Oltre

Lista Caivano Conta

Lista Udc

Lista La Svolta

 


Candidato sindaco Enzo Falco

Lista Orgoglio Campano

Lista Noi Campani

Lista Articolo Uno – Europa Verde

Lista Democratici Riformisti

Movimento 5 Stelle Caivano

Lista Italia Viva


Come votare il sindaco

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.  Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco. Ogni elettore può:

Nei comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi  15
dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. È disciplinata l’ipotesi particolare in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista; in tal caso l’elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno.

Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

Elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti

Le liste per il consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del
sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Accanto alla lista va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più liste possono indicare lo stesso candidato, presentando il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate. In ordine all’attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto
al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi (premio di maggioranza). La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell’ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni.

Il sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti. Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del sindaco e dei consiglieri e dichiararne l’ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.


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