Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Casalnuovo di Napoli? Ecco i redditi del sindaco Massimo Pelliccia, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Casalnuovo di Napoli?
Quasi tutti gli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Casalnuovo di Napoli i propri dati reddituali. Il sindaco Massimo Pelliccia, la giunta ed il consiglio comunale hanno pubblicato nell’area adibita all’Amministrazione Trasparente i dati relativi alla situazione reddituale degli anni precedenti.
Comune di Casalnuovo di Napoli: i redditi degli amministratori
- Massimo Pelliccia (sindaco):
- Reddito 2017: 49.9003 euro
- Reddito 2016: 58.660 euro
- Reddito 2015: 48.369 euro
- Reddito 2014: 48.710 euro
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Stefano Coscia (vicesindaco):
- Reddito 2016: 58.660 euro
- Reddito 2015: 71.887 euro
- Reddito 2014: 62.103 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto 1 motociclo
- Simona Visone (assessore):
- Reddito 2015: 15.570 euro
- Reddito 2014: 11.595 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Imma Delle Cave (assessore):
- Reddito 2015: 18.697 euro
- Reddito 2014: 7.582 euro
- Salvatore Esposito (assessore):
- Reddito 2017: 28.694 euro
- Beni mobili registrati: 1 motociclo
- Mariarosaria Chiarolanza (assessore):
- Beni immobili: 2 proprietà
- Gaetano De Maria (assessore):
- Dati non dichiarati
- Luigi Pirozzi (assessore):
- Reddito 2017: 35.716 euro
- Reddito 2015: 27.651 euro
- Reddito 2014: 27.144 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Crescenzio Visone (presidente consiglio comunale):
- Reddito 2016: 8.449 euro
- Reddito 2015: 11.870 euro
- Reddito 2014: 13.857 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto e 1 motociclo
- Biagio Avallone (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 39.372 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Giovanni Brandi (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 9.134 euro
- Christian Cerbone (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 10.586 euro
- Reddito 2015: 1.658 euro
- Reddito 2014: 0 euro
- Beni mobili registrati:1 auto
- Carmen Corcione (consigliere comunale):
- Dati non comunicati
- Antonio Corcione (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 854,61 euro
- Giuseppe Crispo (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 32.600 euro
- Reddito 2016: 31.720 euro
- Reddito 2015: 24.492 euro
- Reddito 2014: 22.959 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Salvatore Errichiello (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 32.600 euro
- Reddito 2016: 62.341 euro
- Reddito 2015: 51.049 euro
- Reddito 2014: 44.769 euro
- Anna Giannattasio (consigliere comunale):
- Dati non comunicati
- Antonio Giuliano (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 24.176 euro
- Reddito 2016: 25.185 euro
- Reddito 2015: 51.049 euro
- Reddito 2014: 21.417,10 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Anna Guadagno (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 54.237 euro
- Reddito 2016: 25.185 euro
- Reddito 2015: 64.947 euro
- Reddito 2014: 59.509 euro
- Beni immobili: 7 proprietà
- Katia Iorio (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 25.185 euro
- Reddito 2015: 44.779 euro
- Reddito 2014: 32.499 euro
- Roberta Luise (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 10.550 euro
- Reddito 2015: 8.487 euro
- Reddito 2014: 1.200 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Domenica Marcianò (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 76.547 euro
- Reddito 2016: 76.380 euro
- Reddito 2015: 65.192 euro
- Beni immobili: 7 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Carmine Mozzillo (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 22.124 euro
- Reddito 2015: 23.400 euro
- Reddito 2013: 72.284 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Maria Pelliccia (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 10.616 euro
- Reddito 2015: 6.507 euro
- Reddito 2014: 13.587 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Antonio Peluso (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 39.921 euro
- Reddito 2015: 39.130 euro
- Reddito 2014: 39.700 euro
- Beni immobili: 5 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Claudio Perna (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 18.013 euro
- Reddito 2015: 3.020 euro
- Beni immobili: 11 proprietà
- Walter Perugino (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 4.290 euro
- Reddito 2015: 2.310 euro
- Reddito 2014: 2.700 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 3 auto
- Piscopo Luigi (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 11.165 euro
- Reddito 2015: 6.976 euro
- Reddito 2014: 15.478 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Anna Romano (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 5.896 euro
- Reddito 2015: 3.205 euro
- Reddito 2014: 440 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Carmine Romano (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 47.595 euro
- Reddito 2015: 43.046 euro
- Reddito 2014: 39.977 euro
- Salvatore Sassone (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 28.062 euro
- Reddito 2016: 30.141 euro
- Reddito 2015: 25.499 euro
- Reddito 2014: 28.599 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto e 2 motocicli
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”
Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti
N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)
Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni
L’art 437 del dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs. n. 33/2013 , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. Infatti ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.
La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».
Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere direttore@occhionotizie.it