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Congedo maternità anche per le donne disoccupate: come funziona

Se si decide di dare le dimissioni una volta scoperto di essere incinta non si perde il diritto al congedo di maternità, che è l’indennità sostitutiva riconosciuta dall’Inps nei 5 mesi in cui la lavoratrice è obbligata ad assentarsi dal lavoro. Il congedo di maternità, infatti, spetta anche alle lavoratrici che risultano essere disoccupate o sospese, purché soddisfino determinati requisiti. Lo spiega l’Adnkronos.

Congedo di maternità alle donne disoccupate

Per percepire l’indennità sostitutiva Inps per 5 mesi (nei 2 precedenti al parto e nei 3 successivi) è necessario che dalla sospensione del lavoro e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni. Qualora siano trascorsi più di 60 giorni, l’indennità di maternità sarà corrisposta solo nel caso in cui la donna risulti essere allo stesso tempo titolare della Naspi (indennità di disoccupazione), che viene sospesa per tutti i 5 mesi. Ricordiamo infatti che per le dimissioni motivate da maternità (quindi quelle presentate dal 1° giorno in cui si viene a conoscenza del proprio stato al compimento del 1° anno di età del figlio) viene riconosciuta la giusta causa e, quindi, si mantiene il diritto alla Naspi.

Se, invece, il congedo ha inizio dopo questa data e non è stata riconosciuta la Naspi, allora l’indennità di maternità spetta solo se questo periodo è inferiore ai 180 giorni e negli ultimi 2 anni ci siano almeno 26 contributi settimanali versati. A tutte queste lavoratrici, quindi, nei 5 mesi coperti dal congedo di maternità, l’Inps riconosce un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione precedentemente percepita.

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