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Elezioni Comunali 2021, a Napoli si vota per il nuovo sindaco: data, liste, candidati e sondaggi

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Napoli si voterà per le elezioni comunali nel 2021.Per la data delle elezioni amministrative 2021, si voterà il 3 e 4 ottobre ma c’è l’incognita coronavirus che potrebbe nuovamente sconvolgere tutti i programmi. Come per il recente election day, si voterà la domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e il lunedì dalle ore 07:00 alle ore 15:00, il tutto per evitare code e assembramenti ai seggi.

Elezioni comunali 2021 a Napoli: i candidati

In attesa della presentazione delle liste ufficiali, va ribadito che non potrà candidarsi il sindaco uscente Luigi de Magistris il quale va verso la fine del suo secondo mandato. Al suo posto potrebbe candidarsi l’assessore Alessandra Clemente.

Il centrodestra potrebbe puntare su Catello Maresca mentre c’è ancora incertezza sulle scelte di Partito Democratico Movimento 5 Stelle.

Elezioni amministrative Napoli 2021: la data

Per la data delle elezioni amministrative 2021, si voterà il 3 e 4 ottobre ma c’è l’incognita coronavirus che potrebbe nuovamente sconvolgere tutti i programmi. Come per il recente election day, si voterà la domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e il lunedì dalle ore 07:00 alle ore 15:00, il tutto per evitare code e assembramenti ai seggi.

Nel 2020 le elezioni comunali si sono tenute tra il 20 ed il 21 settembre insieme alle elezioni regionali e al referendum. Quest’anno si dovrebbe andare al voto tra fine maggio ed inizio giugno con l’eventuale ballottaggio dopo due settimane.

Come votare il sindaco

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.  Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco. Ogni elettore può:

Nei comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi  15
dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. È disciplinata l’ipotesi particolare in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista; in tal caso l’elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno.



Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

Elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti

Le liste per il consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del
sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Accanto alla lista va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più liste possono indicare lo stesso candidato, presentando il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate. In ordine all’attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto
al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi (premio di maggioranza). La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell’ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni.

Il sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti. Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del sindaco e dei consiglieri e dichiararne l’ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.


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