Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Ercolano? Ecco i redditi del sindaco Ciro Buonajuto, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Ercolano?
Quasi tutti gli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Ercolano i propri dati reddituali. Il sindaco Ciro Buonajuto, la giunta ed il consiglio comunale hanno pubblicato nell’area adibita all’Amministrazione Trasparente i dati relativi alla situazione reddituale degli anni precedenti.
Comune di Ercolano: i redditi degli amministratori
- Ciro Buonajuto (sindaco):
- Reddito 2016: 90.224 euro
- Reddito 2015: 47.271 euro
- Reddito 2014: 53.419 euro
- Beni immobili: 5 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Luigi Fiengo (vicesindaco):
- Reddito 2017: 49.750 euro
- Reddito 2016: 47.078 euro
- Giuliana Di Fiore (assessore):
- Reddito 2015: 71.817 euro
- Reddito 2014: 57.401 euro
- Beni immobili: 6 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Ivana Di Stasio (assessore):
- Reddito 2015: 48.671 euro
- Reddito 2014: 15.423 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Lucia Busiello (assessore):
- Dati non comunicati
- Lucio Perone (assessore):
- Reddito 2016: 123.441 euro
- Reddito 2015: 58.408 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Carmelina Saulino (assessore):
- Reddito 2015: 83.216 euro
- Reddito 2014: 80.902 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Luigi Simeone (presidente consiglio comunale):
- Reddito 2016: 36.477 euro
- Reddito 2015: 22.221 euro
- Nicola Abete (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 57.428 euro
- Reddito 2015: 49.767 euro
- Beni immobili: 12 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Gioacchino Acampora (consigliere comunale):
- Reddito 2015: 49.622 euro
- Reddito 2014: 53.147 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Salvatore Cristadoro (consigliere comunale):
- Reddito 2014: 47.688 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati:1 auto
- Gennaro Cozzolino (consigliere comunale):
- Reddito 2015: 15.873 euro
- Reddito 2014: 10.434 euro
- Enrico D’Agostino (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 21.923 euro
- Reddito 2016: 30.531 euro
- Reddito 2015: 16.042 euro
- Francesco Saverio De Crescenzo (consigliere comunale):
- Reddito 2015: 28.793 euro
- Reddito 2014: 25.234 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Salvatore Errichiello (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 32.600 euro
- Reddito 2016: 62.341 euro
- Reddito 2015: 51.049 euro
- Reddito 2014: 44.769 euro
- Antonio Formisano (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 48.222 euro
- Reddito 2016: 45.587 euro
- Colomba Formisano (consigliere comunale):
- Reddito 2014: 98.275 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Antonietta Garzia (consigliere comunale):
- Reddito 2014: 15.991 euro
- Beni immobili: 5 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Antonio Liberti (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 27.152 euro
- Reddito 2016: 8.605 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto e 1 motociclo
- Luigi Luciani (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 21.875 euro
- Reddito 2016: 25.416 euro
- Reddito 2015: 16.308 euro
- Michele Maddaloni (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 50.196 euro
- Reddito 2015: 49.805 euro
- Gennaro Miranda (consigliere comunale):
- Reddito 2015: 39.421 euro
- Reddito 2013: 37.477 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Gennaro Ooliviero (consigliere comunale):
- Reddito 2015: 25.677 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Maria Grazia Prillo (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 13.102 euro
- Assunta Riccio (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 12.545 euro
- Reddito 2016: 12.218 euro
- Pietro Sabbarese (consigliere comunale):
- Reddito 2014: 11.710 euro
- Beni mobili registrati: 1 motociclo
- Nunzia Scognamiglio (consigliere comunale):
- Reddito 2015: 5.813 euro
- Reddito 2014: 0 euro
- Nunzio Spina (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 16.469 euro
- Reddito 2016: 10.120 euro
- Reddito 2014: 6.500 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 3 auto
- Gennaro Sulipano (consigliere comunale):
- Dati non dichiariati
- Simone Tarallo (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 61.242 euro
- Reddito 2016: 59.106 euro
- Rosa Zeno (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 30.946 euro
- Beni immobili: 12 proprietà
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”
Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti
N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)
Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni
L’art 437 del dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs. n. 33/2013 , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. Infatti ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.
La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».
Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere direttore@occhionotizie.it