Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Frattamaggiore? Ecco i redditi del sindaco Marco Antonio Del Prete, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Frattamaggiore?
Quasi tutti gli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Frattamaggiore i propri dati reddituali. Il sindaco Marco Antonio Del Prete, la giunta ed il consiglio comunale hanno pubblicato nell’area adibita all’Amministrazione Trasparente i dati relativi alla situazione reddituale degli anni precedenti.
Comune di Frattamaggiore: i redditi degli amministratori
- Marco Antonio Del Prete (sindaco):
- Reddito 2016: 90.630 euro
- Reddito 2015: 56.244 euro
- Pasquale Del Prete (vicesindaco):
- Reddito 2016: 25.254 euro
- Reddito 2015: 21.500 euro
- Gennaro Alborino (assessore):
- Reddito 2016: 24.174 euro
- Reddito 2015: 16.828 euro
- Tommaso Capasso (assessore):
- Reddito 2017: 26.240 euro
- Carmela Cavaliere (assessore):
- Dati non comunicati
- Giuseppina Del Prete (assessore):
- Reddito 2016: 23.305 euro
- Teresa Mele (assessore):
- Dati non comunicati
- Rocco Sessa (assessore):
- Reddito 2017: 27.897 euro
- Reddito 2016: 17.516 euro
- Daniele Barbato (presidente consiglio comunale):
- Reddito 2016: 38.843 euro
- Reddito 2015: 31.001 euro
- Pasquale Gervasio (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 31.303 euro
- Reddito 2015: 15.462 euro
- Beni immobili: 6 proprietà
- Aniello Di Marzo (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 22.498 euro
- Reddito 2015: 25.264 euro
- Lilly Bencivenga (consigliere comunale):
- Dati non dichiarati
- Camillo Pezzullo (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 122.181 euro
- Reddito 2015: 128.238 euro
- Tommaso Capasso (consigliere comunale):
- Reddito 2015: 50.265 euro
- Dario Rocco Chiariello (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 8.874 euro
- Reddito 2015: 2.428 euro
- Domenico Di Marzo (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 36.670 euro
- Reddito 2016: 33.913 euro
- Enzo Pellino (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 40.336 euro
- Reddito 2015: 41.040 euro
- Francesco Del Prete (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 13.088 euro
- Reddito 2015: 9.145 euro
- Giovanni Pezzullo (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 42.062 euro
- Reddito 2015: 45.494 euro
- Giuseppe D’Ambrosio (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 31.905 euro
- Reddito 2015: 27.208 euro
- Luigi Grimaldi (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 30.047 euro
- Reddito 2015: 40.152 euro
- Luigi Lupoli (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 27.400 euro
- Reddito 2015: 23.342 euro
- Mariateresa Pezzullo (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 12.281 euro
- Reddito 2015: 2.430 euro
- Marisa Tecla Auletta (consigliere comunale):
- Reddito 2015: 65.614 euro
- Michele Granata (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 55.290 euro
- Reddito 2015: 45.588 euro
- Nicola Cesaro (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 23.060 euro
- Reddito 2015: 23.651 euro
- Pasquale Aveta (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 27.506 euro
- Reddito 2015: 24.622 euro
- Pasquale Gervasio (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 31.303 euro
- Reddito 2015: 15.462 euro
- Beni immobili: 5 proprietà
- Giuseppe Pezzella (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 33.063 euro
- Reddito 2015: 31.920 euro
- Beni immobili: 4 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Raffaele Parolisi (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 22.013 euro
- Reddito 2015: 27.049 euro
- Renato Caserta (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 40.701 euro
- Reddito 2015: 23.846 euro
- Teore Sossio Grimaldi (consigliere comunale):
- Reddito 2016: 9.790,97 euro
- Reddito 2015: 4.630 euro
- Vincenzo Ruggiero (consigliere comunale):
- Reddito 2015: -15.695
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”
Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti
N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)
Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni
L’art 437 del dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs. n. 33/2013 , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. Infatti ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.
La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».
Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere direttore@occhionotizie.it