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Legge regionale sull’editoria, cosa dice – il testo completo

NAPOLI. In cosa consiste la legge regionale sull’editoria, tanto attesa dalla categoria dei giornalisti? Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Di cosa parla la legge sull’editoria della Regione Campania

Nei principi generali, la legge regionale sull’editoria – prendendo le mosse dalla legge nazionale 150 del 2000 sulla comunicazione istituzionale – dice che la Regione Campania “riconosce la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell’azione della pubblica amministrazione, sia per l’amministrazione regionale sia per gli enti non economici dipendenti dalla Regione, e opera per promuovere a livello regionale e di enti locali un’informazione trasparente ed esauriente sull’operato della pubblica amministrazione al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni”.

Per le attività di ufficio stampa e di comunicazione istituzionali la Regione Campania e gli enti da essa dipendenti dovranno avvalersi di giornalisti, professionisti o pubblicisti che siano.

Contributi all’editoria locale

All’articolo 8 – comma 1 e 2 del titolo III della legge regionale sull’editoria si parla anche di contributi all’editoria locale del territorio regionale: ovviamente, le testate giornalistiche – siano esse televisive, radiofoniche, cartacee o web – devono avere dei requisiti precisi, tra i quali l’iscrizione alla Camera di Commercio, naturalmente la registrazione al tribunale et c.

Il testo completo della legge sull’editoria

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1.”Norme in materia di informazione e comunicazione”

 

 

 

 

 

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