Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Sant’Antonio Abate? Ecco i redditi del sindaco Ilaria Abagnale, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Sant’Antonio Abate?
Quasi tutti gli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Sant’Antonio Abate i propri dati reddituali. Il sindaco Ilaria Abagnale, la giunta ed il consiglio comunale hanno pubblicato nell’area adibita all’Amministrazione Trasparente i dati relativi alla situazione reddituale degli anni scorsi.
Comune di Sant’Antonio Abate: i redditi degli amministratori
- Abagnale Ilaria (sindaco):
- Reddito 2017: 18.972 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Abagnale Giuseppe (vicesindaco):
- Reddito 2018: 21.000,45 Euro
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Smaldone Gaetano (assessore):
- Reddito 2017: 40.710 euro
- Beni immobili: 2 fabbricati
- Beni mobili registrati: 2 auto e 1 motociclo
- Coppola Carlo (assessore): dati non dichiarati
- Rosanova Antonietta (assessore):
- dati non dichiarati
- Vanacore Luisanna (assessore):
- Reddito 2018: 19.243,65
- Donadio Donatella (presidente consiglio comunale):
- Reddito 2017: 30.349 euro
- Beni immobili: 2 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Afeltra Lucia (consigliere comunale):
- Reddito 2018: 4.448,26 euro
- Beni immobili: 1 fabbricato
- Calabrese Gennaro (consigliere comunale):
- Reddito 2018: 6.126 euro
- Criscuolo Antonio (consigliere comunale):
- dati non dichiarati
- D’Aniello Carmine (consigliere comunale):
- Reddito 2018: 20.000 euro
- Reddito 2016: 16.000 euro
- Reddito 2014: 12.000 euro
- Reddito 2013: 12.000 euro
- De Stefano Anna (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 7.473 euro
- Beni immobili: 3 fabbricati
- Della Marca Luigi (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 40.315 euro
- Beni mobili registrati: 1 motociclo
- Falconetti Giuseppina (consigliere comunale):
- Reddito 2018: 36.479 euro
- Reddito 2017: 36.702 euro
- Reddito 2016: 37.839 euro
- Reddito 2013: 36.142 euro
- Beni immobili: 1 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Fontanella Alfonso (consigliere comunale):
- Reddito 2018: 20.322 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Lombardi Aniello (consigliere comunale):
- Reddito 2018: 24.292 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Nastro Salvatore (consigliere comunale):
- Reddito 2018: 17.062 euro
- Rispoli Agostino (consigliere comunale):
- Reddito 2017: 462.764 euro
- Reddito 2016: 372.883 euro
- Reddito 2015: 454.846 euro
- Reddito 2014: 317.090 euro
- Reddito 2013: 301.204 euro
- Beni immobili: 6 proprietà
- Rispoli Giovanna (consigliere comunali):
- dati non dichiarati
- Scelzo Giuseppe (consigliere comunali):
- Reddito 2017: 6.945 euro
- Beni immobili: 3 proprietà
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Staiano Giuseppe (consigliere comunali):
- Reddito 2017: 79.375 euro
- Beni immobili: 4 proprietà
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Torrente Salvatore (consigliere comunali):
- Reddito 2017: 192.254 euro
- Beni immobili: 6 proprietà
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”
Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti
N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)
Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni
L’art 437 del dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs. n. 33/2013 , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. Infatti ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.
La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».
Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it