IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO
“Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia” aveva detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa, confermando che dal 26 aprile verrà ristabilita la zona gialla. Il Presidente del Consiglio ha poi sottolineato il grande cambiamento rispetto al passato: verrà data la possibilità di riprendere le attività all’aperto, proprio dal 26 aprile, come ribadito anche dal ministro della Salute Roberto Speranza. “La campagna di vaccinazione va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni” ha proseguito Draghi anticipando le riaperture: “Questo rischio che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: che i comportamenti siano osservati scrupolosamente, come mascherine e distanziamenti, nelle realtà riaperte”.
Nuovo decreto legge Covid riaperture: cosa cambia dal 26 aprile, le riaperture
La cabina di regia ha valutato, nel piano delle riaperture previste, di mantenere in piedi il coprifuoco dalle 22, come attualmente in vigore. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile, saranno valide fino al 31 luglio. Fino a questa data, infatti, dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d’emergenza Covid.
Cosa cambia per gli spostamenti dal 26 aprile
Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse sono consentiti con le cosiddette ‘certificazioni verdi’, ossia quelle comprovanti “lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione” dall’infezione dal Covid, o “l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo”. Tornano le zone gialle.
Nuovo decreto legge Covid: quando riaprono bar e ristoranti
“Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del consiglio dei ministri”.
Nuovo decreto legge Covid riaperture: il green pass per gli spostamenti
Il decreto riaperture introduce e disciplina il cosiddetto ‘green pass’, la certificazione verde, a cui è dedicato l’articolo 10 della bozza. “Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 o guarigione dall’infezione da Sars-Cov-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars Cov-2”, si legge.
A seconda del modo in cui si è ottenuto la certificazione cambia la durata della validità. Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato”.
Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid 19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-Cov-2.
Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-Cov-2”. Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, “la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.
Quando riaprono le scuole
“Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca“.
Inoltre, “le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus sars-cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”.
Poi: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché nella zona rossa sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.
Sport, quando riaprono piscine e palestre
Attività consentite nelle piscine all’aperto nelle zone gialle dal 15 maggio, nelle palestre dal primo giugno. Via libera dal 26 aprile nelle zone gialle pure all’attività sportiva, “anche di squadra e di contatto”. Poi: “A decorrere dal 15 maggio 2021– si legge- in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri definiti dal comitato tecnico-scientifico”.
E ancora. “A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri definiti dal comitato tecnico-scientifico”. Infine: “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge numero 19 del 2020″.
Quando riaprono le Università
Esami e sessioni di laurea in presenza “sull’intero territorio nazionale”, salvo “diversa valutazione delle università”. Nello specifico: “dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.
Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”.
Nuovo decreto Covid dal 26 aprile: cosa cambia per visite ad amici e parenti
Via libera a visite ad amici in zona gialla e arancione nel limite di quattro persone. “Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione – si legge nel documento – è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi”. “Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa”, si spiega.
Nuovo decreto legge Covid riaperture: quando riaprono teatri, cinema, sale da concerto
A decorrere dal 26 aprile, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
Nuovo decreto legge Covid: il calendario delle riaperture
Il decreto prevede riaperture graduali a partire dal 26 aprile, solo in zona gialla ed eccezione delle scuole. Questo il calendario:
- Bar e ristoranti riaprono il 26 aprile sia a pranzo che a cena (solo in zona gialla). Senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
- Teatri, cinema e sale da concerto riaprono il 26 aprile (solo in zona galla). Le regole: posti a sedere preassegnati, distanza di un metro. La capienza non oltre al 50 % di quella massima e il numero massimo non può comunque essere superiore a 1.000 all’aperto e a 500 al chiuso.
- Si potrà giocare di nuovo a calcetto, calcio, basket, pallavolo dal 26 aprile ma solo all’aperto. Tuttavia per adesso le autorità sanitarie hanno deciso di interdire l’utilizzo degli spogliatoi.
- Dal 15 maggio, sempre in zona gialla, si potrà di nuovo andare a nuotare in piscina. Tuttavia, come stabilito nel decreto, questo varrà solo per gli impianti all’aperto in conformità ai protocolli adottati. Quindi niente docce e almeno 10 metri quadri a disposizione in vasca.