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Nuovo Dpcm, zona rossa: cosa si può fare e cosa no

Il nuovo Dpcm del premier Conte è stato firmato oggi, 4 novembre 2020. Le nuove norme sono in vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre. Le misure saranno differenziate in base a 3 scenari di rischio individuate in base all’andamento della pandemia. Ecco cosa si può fare e non nella zona rossa.

Nuovo Dpcm, cosa si può fare e cosa no nella zona rossa?

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Chiusi tutti i negozi, tranne quelli di prima necessità

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie



Stop alle attività di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

Stop alle attività sportive

Vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale

Lezioni in presenza solo per i nidi ed elementari

Le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media – dovranno svolgere le lezioni solo a distanza

Il lavoro

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.


IL DPCM INTEGRALE


Il testo integrale del Dpcm 3 novembre

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