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Al via il nuovo scivolo: in pensione a 62 anni e con 37,10 di contributi

Al via il nuovo scivolo: in pensione a 62 anni e con 37,10 di contributi. Nuovi contratti di espansione che consentiranno ai dipendenti delle grandi aziende di andare in pensione a partire dai 62 anni di età oppure con 37 anni e dieci mesi di contributi. La misura è prevista nei c.d. Contratti di espansione, introdotti dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, conv. in legge n. 58/2019) in via sperimentale per il 2019 e il 2020.

Nuovo scivolo: in pensione a 62 anni

Con la Circolare n. 16 del 2019  il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni circa l’applicazione dei contratti di espansione rivolti alle imprese con un organico superiore alle 1000 unità lavorative (leggi Contratto di espansione: le istruzioni del ministero) e che abbiano, altresì, avviato un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tale da determinare, in tutto o in parte, una modifica dei processi aziendali, un progresso e uno sviluppo tecnologico dell’attività svolta.

Contratto di espansione: come funziona

Il contratto, di natura negoziale, deve contenere una serie di informazioni, in particolare:

a) il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c)l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;

d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori (ove presenti) che possono accedere allo scivolo pensionistico.

Ancora, nel contratto l’impresa dovrà esplicitamente indicare il numero dei lavoratori che programma di assumere, distinti per qualifica e profilo professionale, e l’indicazione della tipologia di contratto di lavoro offerto che deve essere a tempo indeterminato.

Per stipulare il contratto di espansione, l’impresa dovrà avviare una procedura di consultazione sindacale. La sottoscrizione dell’accordo e del contratto dovranno avvenire in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Lo scivolo pensionistico

In sede di accordo governativo, le imprese potranno raggiungere anche un accordo di mobilità non oppositiva che consentirà ai lavoratori che abbiano prestato esplicito consenso, l’uscita anticipata dal mondo del lavoro alla stessa età prevista per Quota 100 (62 anni), ma con un periodo contributivo di durata inferiore (37 anni e dieci mesi anziché 38 anni).
Chi può accedervi?
Vi potranno accedere i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni dal conseguimento del diritto alla pernione di vecchiaia, ovvero che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata (di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta.

La prestazione di integrazione al reddito potrà essere riconosciuta con le medesime modalità anche ai lavoratori dipendenti di imprese di grandi dimensioni che non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 148/2015, ma hanno sottoscritto Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del medesimo decreto legislativo che siano già costituiti o siano in corso di costituzione senza che sia necessario apportare modifiche o integrazioni agli atti istitutivi o istituendi.
Cosa versa il datore di lavoro
Il datore di lavoro, a cui sarà consentito risolvere il rapporto di lavoro, dovrà impegnarsi a riconoscere a tali dipendenti per tutto il periodo, fino al raggiungimento dei requisiti per aver diritto alla pensione, un’indennità mensile, eventualmente comprensiva di NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.

Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel calcolo dei cinque anni, nel caso di pensione anticipata, dovrà essere conteggiata anche la finestra di tre mesi introdotta dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019. Lo scivolo pensionistico previsto dal Decreto Crescita è dunque alternativo rispetto a quello previsto dalla riforma Fornero del 2012, e si diversifica da Quota 100 e dall’isopensione. L’impresa, infatti, si deve impegnare a rispettare il contratto di espansione.

La stipulazione dell’accordo

Siglato e depositato l’accordo, la procedura di mobilità si dovrà concludere con la non opposizione al licenziamento da parte dei lavoratori che vi aderiscono e che devono aver espressamente prestato il loro consenso all’uscita anticipata attraverso la sottoscrizione di apposito accordo.

Gli accordi stipulati e l’elenco dei lavoratori che accettano l’indennità, ai fini della loro efficacia, dovranno essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, quindi dovranno essere trasmessi, al fine del monitoraggio della relativa spesa, all’INPS e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della RGS.

Ai lavoratori che aderiscono a tale “scivolo” le eventuali e successive norme e riforme pensionistiche non potranno in alcun caso modificare i requisiti per conseguire il diritto all’accesso alla quiescenza certificato al momento dell’adesione alla procedura di prepensionamento di cui al citato comma 5.

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