Al via da oggi, domenica 12 gennaio, le nuove regole introdotte dal ddl Lavoro collegato alla legge di Bilancio. Cambiamenti significativi riguardo alle dimissioni per assenze ingiustificate e allo smartworking. Ecco cosa cambia.
Ddl Lavoro, a partire da oggi entrano in vigore le nuove regole
A partire da oggi, 12 gennaio, entrano in vigore le nuove disposizioni del disegno di legge Lavoro, collegato alla legge di Bilancio, che introducono cambiamenti significativi riguardo alle dimissioni per assenze ingiustificate e allo smartworking. Il disegno di legge prevede modifiche non solo per le dimissioni in caso di assenze ingiustificate, ma anche per lo smartworking, i contratti di somministrazione e i contratti stagionali. Ecco cosa cambia.
Dimissioni per assenze ingiustificate
In merito alle dimissioni dovute a assenze ingiustificate, l’articolo 19 del disegno di legge sul lavoro, collegato alla legge di Bilancio, stabilisce che “nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protrae oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile, o, in assenza di tale previsione, per un periodo superiore a quindici giorni, il datore di lavoro deve informare la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che ha il compito di verificare la veridicità della comunicazione. In tal caso, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore”.
In sostanza, si sta introducendo un’equivalenza tra l’assenza ingiustificata dal lavoro e le dimissioni volontarie. Di conseguenza, il lavoratore non avrà diritto alla Naspi, il sussidio di disoccupazione. L’intento del centrodestra era proprio quello di semplificare la cessazione del rapporto di lavoro in caso di assenze ingiustificate prolungate, evitando che i dipendenti inducano i datori di lavoro a licenziarli per poter accedere all’indennità di disoccupazione.
In altre parole, un’assenza ingiustificata prolungata sarà considerata alla stregua di dimissioni volontarie. È importante sottolineare che le dimissioni in bianco comportano la perdita di alcune tutele per il lavoratore: ad esempio, nella maggior parte dei casi, presentare le dimissioni esclude la possibilità di ricevere la Naspi.
Secondo il centrodestra, l’obiettivo di questa norma sarebbe quello di impedire che i dipendenti possano “costringere” il datore di lavoro a licenziarli non presentandosi più al lavoro e successivamente richiedendo l’indennità di disoccupazione. Questa misura ha suscitato forti critiche da parte dei sindacati Cgil e Uil, che avvertono del rischio di “ritornare ai tempi delle dimissioni in bianco”.
Modifiche allo smart working
Per quanto riguarda lo smart working, non ci sono sostanziali cambiamenti, ma viene ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, in forma telematica al ministero del Lavoro, i nomi dei lavoratori e le date di inizio e fine delle prestazioni lavorative svolte in modalità agile. Questa comunicazione deve avvenire entro cinque giorni dall’inizio del periodo di lavoro o entro cinque giorni dalla data in cui si verifica un cambiamento nella durata o nella cessazione del lavoro agile.
Meno restrizioni per la somministrazione di lavoro
In questo caso, la modifica prevede l’esclusione dal conteggio dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato. Fino ad ora, tali limiti erano fissati al 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato impiegati presso l’utilizzatore al 1 gennaio dell’anno in cui venivano stipulati i contratti. Ora, non verranno considerati nel calcolo i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato, così come quelli con specifiche caratteristiche o assunti per particolari esigenze, come attività stagionali, eventi specifici, start-up, sostituzione di lavoratori assenti o lavoratori con più di 50 anni.
Aumento dei contratti di lavoro stagionali
Le nuove normative ampliano l’utilizzo dei contratti stagionali a ulteriori categorie. Viene fornita un’importante interpretazione autentica, secondo la quale, oltre ai cosiddetti ‘stagionali’ definiti dal decreto (Dpr del 1963), si chiarisce che rientrano nelle attività stagionali “le attività organizzate per gestire picchi di lavoro in specifici periodi dell’anno, oppure le necessità tecnico-produttive o legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’azienda, come previsto dal Ccnl, compresi quelli già esistenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative nel settore”.