L’ordinanza della Campania su circoli culturali e parchi tematici
A far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività di formazione professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, nel puntuale rispetto del Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento;
A far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività dei parchi tematici, anche acquatici, nel rispetto del Protocollo allegato sub 4 al presente provvedimento nonché – per i parchi acquatici- di quello concernente l’attività delle piscine. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più favorevoli. Il Protocollo allegato 3 all’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020- “Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 – Settore della ristorazione e bar, è modificato nei termini seguenti:
- alla pagina 5, paragrafo “Ristoranti”, terzo ultimo rigo, la frase “e. Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari.” è sostituita con la seguente:
“La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.”;
Il Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 – Strutture Ricettive, Alberghiere, Complementari e Alloggi in agriturismo”, di cui all”Allegato sub 1 all’Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020,è modificato nei termini seguenti:
- alla pagina 8, paragrafo “Unità abitative”, ultimo capoverso, la frase “Il layout delle sistemazioni delle unità abitative dovrà comunque garantire una distanza tra le unità abitative di almeno 1 mt tra i lati esterni.” è sostituita con la seguente:
“I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni. Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui al presente protocollo, per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria.”;
Lo sport all’aperto
Infine sono approvate le misure precauzionali allegate sub 5 al presente provvedimento, per lo svolgimento in sicurezza delle attività degli impianti sportivi per l’esercizio di attività fisica all’aperto aventi strutture di servizio al chiuso (reception, spogliatoi, etc.), che sono consentite purché svolte nel rispetto delle dette misure precauzionali;
- sono approvate le misure precauzionali di cui al documento allegato sub 6 al presente provvedimento per l’esercizio dell’attività degli informatori scientifici, che è consentita purchè svolta nel rispetto delle indicate misure precauzionali;
- a parziale modifica del punto 4 dell’Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, la misura massima della sanzione prevista per la violazione delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza è fissato in 1000 euro.
Il testo integrale dell’ordinanza