Revocata la sentenza nei confronti di una 29enne di Alatri, accusata di omicidio colposo: era uscita di strada mentre era al volante della sua auto, causando la morte sul colpo di un amico che viaggiava senza cintura di sicurezza allacciata. “Non ha preteso che la indossasse”, spiegano i giudici.
Passeggero senza cintura muore in un incidente, la Cassazione: “La colpa è del guidatore”
La Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione di Letizia D., una 29enne di Alatri (Frosinone), accusata di omicidio colposo, stabilendo che la responsabilità di un incidente stradale mortale è del conducente se il passeggero non indossa la cintura di sicurezza. Il fatto risale alla notte del 31 dicembre 2015, quando la donna stava guidando una Fiat Punto lungo la Statale 115 diretta a Fiuggi. La vettura uscì di strada a causa dell’improvviso attraversamento di un cane randagio. Nell’incidente perse la vita un ragazzo di 18 anni, seduto sul sedile posteriore, che venne sbalzato fuori dal finestrino e decedette sul colpo.
A bordo c’erano anche altre due ragazze, ma solo la conducente e la passeggera seduta davanti avevano allacciato la cintura di sicurezza. Secondo i giudici della Corte Suprema, la 29enne non aveva richiesto a tutti i passeggeri di allacciarsi la cintura prima di partire. Pertanto, è stato disposto un nuovo processo, che si terrà davanti alla Corte d’Appello di Roma.
Le parole del perito
Il perito nominato dal Tribunale aveva già evidenziato che “era verosimile ritenere che l’utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe ragionevolmente impedito“ la morte del 18enne, poiché avrebbe evitato che venisse sbalzato fuori dal finestrino. Tuttavia, il tribunale di Frosinone aveva assolto l’imputata, sostenendo che “il fatto non costituisce reato”, poiché l’auto “non era dotata di sistemi acustici per segnalare il mancato utilizzo delle cinture” e che “non era ragionevole attendersi che la conducente potesse verificare costantemente, durante la marcia, il loro utilizzo”.
Il procuratore generale presso la Corte d’Appello aveva contestato questa decisione, invocando il combinato disposto dell’articolo 589 del codice penale e dell’articolo 172 del codice della strada: “Risponde di omicidio colposo chi, prima di iniziare la marcia, non esige che i passeggeri indossino la cintura di sicurezza e non ne verifica l’uso, eventualmente rifiutando il trasporto in caso di mancata osservanza”.
La quarta sezione penale della Cassazione, richiamando precedenti sentenze del 1996, 2003, 2020 e 2022 sulla responsabilità del conducente nei confronti dei passeggeri, ha accolto il ricorso e annullato la sentenza con rinvio.