Cronaca

Il Tar ha deciso: in Campania scuole superiori aperte dall’1 febbraio

Quando riaprono le scuole superiori in Campania. Anche in questo caso interviene il Tar con una nuova sentenza sulle decisioni della Regione Campania e del governatore Vincenzo De Luca.

Campania, quando riaprono le scuole superiori? Si riparte a febbraio

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha disposto il ritorno alla didattica in presenza per le scuole superiori a partire dall’1 febbraio. È quanto deciso con una nuova sentenza del Tar dopo quella sulla riapertura di scuole elementari medie.

La decisione del Tar

Il Tar della Campania ha dunque annullato l’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che prevedeva il ritorno a scuola in presenza solo fino alla terza elementare. Il giudice del tribunale amministrativo ha stabilito che per la Regione devono dunque valere le regole previste dall’ultimo Dpcm per le aree in zona gialla. La camera di consiglio per la trattazione collegiale è stata fissata per il 16 febbraio.

La sentenza

Il decreto numero 153 recita:

“Per quanto precede, non potendosi revocare in dubbio l’ineludibilità, allo stato, della progressiva conformazione del sistema scolastico campano agli indirizzi dettati da ultimo dal D.P.C.M. 16 gennaio 2021 quanto alle percentuali, minime e massime, di studenti frequentanti in presenza gli istituti di istruzione secondaria superiore, resta comunque del pari indefettibile il previo apprestamento di misure, generali o particolari, volte a definire in concreto la fruizione nella percentuale prevista e, per altro verso, di misure di sostegno al trasporto pubblico per consentire la mobilità scolastica in presenza.

Non vi sono, allo stato, evidenze circa l’effettivo apprestamento di tali necessarie misure attuative e proattive, incombente sulle Autorità amministrative ciascuna per la propria competenza, mentre risulta solo un avviso ulteriormente tendente alla soprassessoria documentato dalla relazione in data 21 gennaio 2021 dell’Unità di crisi regionale depositata in atti a riscontro del decreto istruttorio inter partes, non tuttavia accompagnato dall’individuazione di precisi percorsi, temporalmente scadenzati e finalizzati alla doverosa conformazione.

Ritenuto, alla luce di quanto precede, che l’interesse dei ricorrenti non possa, dunque, essere soddisfatto mediante la mera immediata sospensione degli atti impugnati in parte qua, imponendosi, per quanto detto, la previa predisposizione delle misure attuative e proattive individuate dal D.P.C.M. di riferimento per il concreto soddisfacimento della pretesa azionata in condizioni di effettiva e sostenibile fruibilità dei servizi scolastici in presenza;

Ritenuto, pertanto, che idonea misura cautelare al soddisfacimento delle ragioni dei ricorrenti, nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare fissata come in dispositivo, possa essere piuttosto l’ordine impartito alla Regione Campania di conformarsi a quanto prescritto nel citato D.P.C.M. per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti, e, dunque, per un verso finalizzati a definire la concreta percentuale di studenti ammessi alla didattica in presenza, con emanazione di eventuali atti di indirizzo generali ovvero demandandone l’attuazione ai dirigenti scolastici, e, per altro verso, a individuare, ove necessario, le eventuali misure di supporto al servizio scolastico in presenza, con riferimento perspicuo, ma non unico, al servizio di trasporto pubblico, alla luce e sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici competenti, fermo il rispetto delle ulteriori misure di contenimento e precauzionali disciplinanti i singoli settori di attività (rispetto delle distanze interpersonali, obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ecc.);

Ritenuto poi di dover individuare, ai fini sopra indicati, il termine, ritenuto congruo tenuto conto delle attività richieste – ma anche in ragione dello stato avanzato dell’anno scolastico in corso, oramai alle soglie del secondo quadrimestre, e dunque consumato per la metà circa – dell’1 febbraio 2021, peraltro come auspicato nella stessa citata nota dell’Unità di crisi, quale termine massimo per la completa conformazione alle disposizioni del D.P.C.M. 16 gennaio 2021, e dunque quale “deadline” per il rientro in presenza della percentuale minima/massima degli studenti delle scuole secondarie superiori, previa emanazione degli atti sopra indicati, ove reputati necessari, salva la possibilità di anticipare, ove le condizioni locali lo consentissero, il rientro in presenza del contingente di studenti individuato”.


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