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Reddito di Emergenza, partono le domande per giugno, luglio, agosto e settembre | Come richiedere e quanto spetta

Le domande di Reddito di Emergenza (REm) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge 73/2021, potranno essere presentate all’Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda attraverso i seguenti canali:

Con apposito messaggio l’Istituto fornirà nei prossimi giorni ulteriori chiarimenti sui requisiti e sulle incompatibilità con altri benefici.

Reddito di Emergenza, al via le domande per l’estate 2021

Il Reddito di Emergenza, introdotto con il decreto legge 34/2020, era già stato prorogato con il decreto legge 104/2020 che ha riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti la possibilità di presentare una nuova domanda per il riconoscimento di un’ulteriore mensilità (indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il precedente beneficio).

Reddito di emergenza Inps 2021: confermata la proroga

Il recente decreto legge 137/2020 ( Decreto ristori) ha previsto la possibilità di ottenere due ulteriori mensilità, per i mesi di novembre e dicembre 2020. Potranno presentare la nuova domanda esclusivamente:

Per tutti i nuclei già beneficiari del REm di cui al decreto legge 104/2020, infatti, il riconoscimento avverrà d’ufficio, senza necessità di presentare domanda.

Reddito di emergenza: a chi spetta

Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda. Il reddito familiare, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159).

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REM:

Composizione del nucleo Scala di equivalenza Soglia del reddito familiare*
Un adulto 1 400 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2** 800 euro
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni 2,1*** 840 euro

* Per il REM d.l. 34 la soglia del reddito familiare è verificata con riferimento al mese di aprile 2020; per il REM d.l. 104, invece, la verifica punta al mese di maggio 2020; per il REM d.l. 137, infine, la soglia del reddito familiare viene verificata al mese di settembre 2020

** La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2

*** La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Per l’ulteriore mensilità del REM d.l. 104, riconosciuta indipendentemente dall’avere già richiesto il beneficio precedente, il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di maggio 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso.

Per quanto riguarda il REM d.l. 137, il beneficio viene riconosciuto:

Anche in questo caso il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di settembre 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso.

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM d.l. 34 è stato erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. La domanda per l’ulteriore mensilità aggiuntiva di REM d.l. 104 poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2020.



Reddito Emergenza 2021: quanto spetta, l’importo

L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Esempio:

componenti nucleo familiare scala di equivalenza importo REM
3 (2 maggiorenni, 1 minorenne) 1,6 400 x 1,6 = 640 euro
4 (tutti maggiorenni, un disabile grave) 2,2 400 x 2,2 = 880 euro *
* in questo caso, dal momento che il limite massimo della scala di equivalenza è pari a 2,1, l’importo mensile viene ridotto a 840 euro

Reddito di Emergenza 2021: i requisiti

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Si tratta delle indennità riconosciute ai:

Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

Come fare domanda per il Reddito di Emergenza

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:


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Il sito del Ministero della Salute

 

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