Cronaca

La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum sulla Cannabis

La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum sulla Cannabis. Lo ha annunciato il presidente Giuliano Amato in conferenza stampa. Gli altri quesiti esaminati oggi, 16 febbraio e relativi alla giustizia sono stati ammessi.

Referendum Cannabis inammissibile: le motivazioni

Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis. Il quesito è articolato in tre sottoquesiti ed il primo prevede che scompaia, tra le attività penalmente punite, la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali“, spiega Amato.

Cosa chiede il referendum sulla cannabis

Il quesito referendario si riferisce al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. L’intento è intervenire sulla rilevanza penale e su quella delle sanzioni amministrative. Sul sito del comitato promotore viene spiegato in cosa consiste: “In primo luogo si propone di depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi pianta – ma si mantengono le condotte di detenzione, produzione e fabbricazione di tutte le sostanze che possono essere applicate per le condotte diverse dall’uso personale – e di eliminare la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla Cannabis e alle sostanze ad essa assimilate, con eccezione della associazione finalizzata al traffico illecito“.

Mentre sul piano amministrativo “il quesito propone di eliminare la sanzione della sospensione della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori attualmente destinata a tutte le condotte finalizzate all’uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa“.

Il quesito del referendum sulla cannabis legale

Il quesito depositato è stato leggermente modificato dalla Corte di Cassazione in sede di convalida delle firme. Di seguito il definitivo:

“Abrogazione parziale di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ‘Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, limitatamente alle seguenti parti:

  • articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”;
  • articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a 6 anni e”;
  • articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;’?”
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