La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum sulla Cannabis. Lo ha annunciato il presidente Giuliano Amato in conferenza stampa. Gli altri quesiti esaminati oggi, 16 febbraio e relativi alla giustizia sono stati ammessi.
Referendum Cannabis inammissibile: le motivazioni
“Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis. Il quesito è articolato in tre sottoquesiti ed il primo prevede che scompaia, tra le attività penalmente punite, la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali“, spiega Amato.
Cosa chiede il referendum sulla cannabis
Il quesito referendario si riferisce al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. L’intento è intervenire sulla rilevanza penale e su quella delle sanzioni amministrative. Sul sito del comitato promotore viene spiegato in cosa consiste: “In primo luogo si propone di depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi pianta – ma si mantengono le condotte di detenzione, produzione e fabbricazione di tutte le sostanze che possono essere applicate per le condotte diverse dall’uso personale – e di eliminare la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla Cannabis e alle sostanze ad essa assimilate, con eccezione della associazione finalizzata al traffico illecito“.
Mentre sul piano amministrativo “il quesito propone di eliminare la sanzione della sospensione della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori attualmente destinata a tutte le condotte finalizzate all’uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa“.
Il quesito del referendum sulla cannabis legale
Il quesito depositato è stato leggermente modificato dalla Corte di Cassazione in sede di convalida delle firme. Di seguito il definitivo:
“Abrogazione parziale di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ‘Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, limitatamente alle seguenti parti:
- articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”;
- articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a 6 anni e”;
- articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;’?”