Referendum giustizia, quesito numero 3 -Il terzo quesito (scheda gialla) interviene sulla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. Il ruolo dei primi è appunto di esprimere un giudizio sui casi, mentre il ruolo dei secondi è di promuovere l’azione penale contro gli imputati. Oggi, il passaggio tra i due ruoli è limitato a un massimo di quattro volte con alcune regole, tra cui l’impossibilità di svolgere entrambe le funzioni all’interno dello stesso distretto giudiziario. Tuttavia, se la riforma presentata dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia dovesse venire approvata, il numero di passaggi possibili scenderebbe a uno.
Referendum giustizia, quesito numero 3
Il quesito, invece, chiede che venga eliminata completamente la possibilità per i magistrati di cambiare carriera da giudice a pubblico ministero e viceversa, imponendo quindi di dover scegliere in maniera definitiva a inizio carriera se diventare giudice oppure pubblico ministero.
È il quesito più importante in termini di sistema, che si inserisce nella scia della riforma dell’articolo 111 della Costituzione del 1999 che in chiave liberale richiede un giudice terzo rispetto ad accusa e difesa. Rispetto a questa esigenza di equilibrio liberale di sistema non convincono affatto le obiezioni pragmatiche (lasciamo scegliere dopo un certo periodo di esperienza, in pochi passano effettivamente, ecc.) perché il fatto di costruire un sistema in cui da una parte stanno insieme giudice e accusatore e dall’altro il difensore dà vita a uno squilibrio strutturale. Da ricordare che l’art 12 del testo sulla riforma della giustizia va nella stessa direzione, riducendo i passaggi ammessi da 4 a 1.
L’affluenza alle 23
ABRUZZO | 22,28 |
BASILICATA | 16,76 |
CALABRIA | 20,03 |
CAMPANIA | 16,93 |
EMILIA-ROMAGNA | 20,91 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 26,04 |
LAZIO | 18,26 |
LIGURIA | 28,15 |
LOMBARDIA | 21,83 |
MARCHE | 20,72 |
MOLISE | 13,98 |
PIEMONTE | 21,67 |
PUGLIA | 21,37 |
SARDEGNA | 14,50 |
SICILIA | 23,32 |
TOSCANA | 19,56 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 13,04 |
UMBRIA | 17,18 |
VALLE D’AOSTA | 16,51 |
VENETO | 26,85 |
L’affluenza alle 19
ABRUZZO | 15,59 |
BASILICATA | 11,23 |
CALABRIA | 13,77 |
CAMPANIA | 11,45 |
EMILIA-ROMAGNA | 15,07 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 18,94 |
LAZIO | 13,12 |
LIGURIA | 20,58 |
LOMBARDIA | 16,03 |
MARCHE | 14,14 |
MOLISE | 9,82 |
PIEMONTE | 15,47 |
PUGLIA | 14,76 |
SARDEGNA | 10,11 |
SICILIA | 16,42 |
TOSCANA | 13,86 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 8,88 |
UMBRIA | 11,81 |
VALLE D’AOSTA | 12,11 |
VENETO | 19,02 |
L’affluenza alle 12
ABRUZZO | 6,46 |
BASILICATA | 4,48 |
CALABRIA | 5,49 |
CAMPANIA | 5,10 |
EMILIA-ROMAGNA | 7,39 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 9,10 |
LAZIO | 6,08 |
LIGURIA | 9,97 |
LOMBARDIA | 7,58 |
MARCHE | 6,03 |
MOLISE | 4,15 |
PIEMONTE | 7,31 |
PUGLIA | 6,68 |
SARDEGNA | 5,07 |
SICILIA | 6,64 |
TOSCANA | 6,31 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 4,29 |
UMBRIA | 4,91 |
VALLE D’AOSTA | 5,42 |
VENETO | 8,99 |
Il testo e la spiegazione del primo quesito referendario
Ecco il testo del terzo quesito, come si legge dal sito ufficiale del referendum:
Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?
Il quesito, come si legge anche dalla scheda, si intitola: “Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati”. Approvandolo, quindi, si andrebbe ad abrogare la norma che permette ai magistrati di passare da una funzione all’altra, da quella requirente (che rappresenta l’accusa) a quella giudicante. E viceversa, da giudice a pm.
Le ragioni di chi vota Sì e chi vota No
Secondo i promotori del referendum la separazione delle carriere servirebbe a “garantire a tutti un giudice che sia veramente “terzo” e trasparente nei ruoli”. Sempre secondo i sostenitori del Sì al referendum, la normativa così come è ora ha aperto a “conflitti di interesse che spesso hanno dato luogo a vere e proprie persecuzioni contro cittadini innocenti”. E ancora: “Questa contiguità tra il pubblico ministero e il giudice contraddice l’idea che l’attività della parte che accusa (PM) debba restare distinta da quella di chi giudica. Essa crea uno spirito corporativo tra le due figure e compromette un sano e fisiologico antagonismo tra poteri, vero presidio di efficienza e di equilibrio del sistema democratico. Nelle grandi democrazie i PM hanno carriere nettamente separate da quelle dei giudici”.
Se dovesse vincere il no continuerebbero a essere ammessi i passaggi di carriera. Tuttavia, con la riforma Cartabia questi verrebbero drasticamente diminuiti. A favore del No si è espresso il Movimento Cinque Stelle: Eugenio Saitta, capogruppo dei pentastellati in commissione Giustizia alla Camera, ha affermato a Rainews che “la comunanza di formazione e di percorso iniziale tra pubblico ministero e giudice per noi è positivo perché impedisce che i Pm diventino una sorta di avvocati di polizia”.
I referendum
- scheda di colore rosso per il referendum numero 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
- scheda di colore arancione per il referendum numero 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
- scheda di colore giallo per il referendum numero 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
- scheda di colore grigio per il referendum numero 4 : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
- scheda di colore verde per il referendum numero 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.