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Coprifuoco, da oggi slitta a mezzanotte: quattro Regioni in zona bianca | COSA CAMBIA

Da lunedì 7 giugno il coprifuoco slitta fino a mezzanotte per tutte le Regioni in zona gialla, ovvero Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Nessun limite di spostamento, invece, nelle 4 Regioni che, sempre dal 7, entreranno in zona bianca, raggiungendo Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia: il Veneto, la Liguria, l’Umbria e l’Abruzzo. Per il resto d’Italia invece bisognerà aspettare il cambio di colore oppure il 21 giugno, data nazionale della caduta del coprifuoco.

Covid, da lunedì altre 4 Regioni in zona bianca: ecco le nuove regole

Per i cittadini delle zone bianche restano quindi in piedi sostanzialmente tre divieti: girare senza mascherina, non rispettare il distanziamento e ballare in discoteca. Al ristorante, al bar o nei locali ci si può sedere in massimo 6 persone all’interno (salvo conviventi), mentre non c’è limite per i commensali nei tavoli all’aperto. In casa si possono accogliere al massimo sei persone più eventuali figli minorenni degli ospiti o persone disabili a loro carico.

Riaprono parchi divertimento e acquatici, matrimoni e cerimonie si con “green pass”

Riaprono parchi divertimento, parchi acquatici e parchi a tema, sale giochi e sale bingo, fiere e sagre, centri termali e centri benessere, palazzetti dello sport al chiuso (riempiti al 25% della loro capienza). Matrimoni, unioni civili, battesimi, comunioni si possono festeggiare ma gli ospiti devono avere il “green pass”, ovvero un certificato medico di avvenuta guarigione dal Covid, un’attestazione di avvenuta vaccinazione (completa o trascorsi 14 giorni dalla prima dose) o il risultato negativo di un tampone fatto al massimo 48 prima dell’evento.

Campania in zona gialla, coprifuoco, regole e cosa si può fare

La Campania resta in zona gialla Covid anche la settimana dal 7 al 13 giugno. Come in tutta Italia, così come stabilito dall’ultimo decreto, il coprifuoco slitterà a mezzanotte. Ma quali sono le nuove regole da seguire? Vediamo insieme che cosa si può fare da domani 7 giugno.

Dal prossimo 21 giugno il divieto di circolazione per le persone nelle ore notturne verrà abolito in tutta Italia, in base a quanto previsto nel decreto legge del 18 maggio. Niente limitazioni per gli spostamenti e orari liberi per i locali pubblici. All’aperto in zona bianca non ci sono limiti, tranne il distanziamento di un metro tra i tavoli; mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone non conviventi. Possono sedersi assieme, però, due nuclei familiari. In zona gialla resta il limite di 4 persone non conviventi per tavolo, sia al chiuso che all’aperto.

I ristoranti nella zona gialla

Dal 1° giugno 2021 le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari del coprifuoco, nonché di protocolli e linee guida adottati

Centri commerciali nella zona gialla

Dal 22 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida

Piscine, palestre, centri natatori e centri benessere nella zona gialla

Eventi sportivi aperti al pubblico nella zona gialla

Dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può  essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Le attività  devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Impianti nei comprensori sciistici nella zona gialla

Dal 22 maggio 2021 è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Fiere e congressi nella zona gialla

Dal 15 giugno 2021 sarà consentito, in questa zona, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida di settore, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le citate linee guida potranno prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle “certificazioni verdi COVID-19”. Sarà inoltre consentito l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in questa zona, saranno consentiti anche i convegni e i congressi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò nella zona gialla

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Parchi tematici e di divertimento nella zona gialla

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie nella zona gialla

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Dal 15 giugno 2021 sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Corsi di formazione nella zona gialla

Dal 1° luglio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Art. 11

Musei e altri istituti e luoghi della cultura nella zona gialla

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è  assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.


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