Cronaca

La riduzione delle accise è legge: in nottata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

È diventata legge la riduzione delle accise sulla benzina e sugli altri carburanti. La riduzione è operativa da oggi, martedì 22 marzo, in seguito alla pubblicazione avvenuta in nottata sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale e del decreto legge.

Riduzione delle accise sulla benzina: decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, che contengono le norme che ne riducono il prezzo. La legge, approvata dal consiglio dei ministri del 18 marzo scorso, entra in vigore da oggi, martedì 22 marzi.

Il decreto contiene anche la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche e il rafforzamento dei poteri speciali del golden power per il settore delle telecomunicazioni, dalle norme per potenziare la capacità di accoglienza dei profughi alle misure per il sostegno delle imprese, delle attività produttive e del lavoro.

Cosa dice la legge sulla benzina

I primi due commi dell’articolo 1, che riguarda la riduzione delle accise su benzina e diesel, recitano:

  • 1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
    a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
    b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
  • 2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

Cosa prevede il decreto

Il decreto prevede anche una tassa del 10% sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Si applicherà per il solo 2022, sarà versata a giugno e dovrà essere versata da tutta la filiera del settore energetico: dalle società che producono, importano e vendono prodotti petroliferi, gas o elettricità. Sono escluse le sole società che gestiscono piattaforme per lo scambio. Il «contributo solidaristico straordinario» si calcolerà sull’incremento del saldo tra le operazioni ai fini Iva tra il periodo 1 ottobre 2021-30 marzo 2022 e 1 ottobre 2020 e 31 marzo 2021. Il maggior onere delle società non si potrà trasferire sui prezzi al consumo

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