A decorrere dallo scorso 28 Febbraio si applicano le nuove disposizioni legali riguardanti la Riforma dell’ex Ministra della Giustizia Marta Cartabia e le regole della stessa andranno applicate ai procedimenti successivi alla stessa data.
La riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale (c.d. riforma Cartabia: d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) riguarda anche i cambiamenti per le separazioni e per i divorzi, per i quali mira a semplificare il tutto, con tempistiche più veloci.
Infatti, le ormai ex coppie che sceglieranno di lasciarsi, legalmente non dovranno più far riferimento agli art. 710 c.p.c. per la revisione delle condizioni di separazione e all’art. 9, c. 1 della legge n.898 del 1970 per la revisione di quelle di divorzio, abrogati dalla riforma, bensì all’art. 473-bis.29 codice procedura civile.
L’articolo 473 – bis.29 codice di procedura civile dice “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La prima novità riguarda il primo passaggio, ossia quello presso lo studio del proprio legale di fiducia scelto per seguire il tutto, il quale dovrà raccogliere quanti più elementi possibili affinchè quando verrà presentato al giudice il ricorso costui potrà fissare l’udienza entro novanta giorni ma nel frattempo potrà lavorare attraverso tutto il materiale ricevuto. La legge prevede che dal momento in cui avvenga il deposito del ricorso in soli tre giorni venga fissata l’udienza.
Tra i documenti che il legale dovrà presentare c’è anche il “piano genitoriale” ossia un fascicolo dove si metterà per iscritto le attività quotidiane riguardanti i figli della coppia che ha scelto di separarsi, ossia scuola, vacanze, giorni festivi, eventuali attività come sport, hobby, gite, visite,etc.
Se il giudice dovesse valutare che ci siano tutte le condizioni positive e si trovi un accordo in maniera serena tra le due parti, si potrà procedere già alla prima udienza alla sentenza di separazione o alla sentenza di divorzio. Inoltre, la domanda di divorzio potrà essere presentata ed inserita già nella causa di separazione così da poter poi svolgere una sola causa.
Per ottenere il divorzio bisognerà aspettare altri sei mesi in caso di separazione consensuale oppure dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Anche in questo caso si nota un notevole risparmio di tempo e di soldi.
La Riforma Cartabia, inoltre, prevede che i minori figli della coppia che decide di separarsi vengano ascoltati, tranne se decidano di non volersi esprimere oppure che non siano nelle possibilità di farlo. Il giudice durante l’ascolto del minore potrà anche farsi assistere da un esperto come ad esempio da uno psicologo. La Riforma Cartabia, inoltre, prevede che il minore venga informato precedentemente sul tipo di procedimento e sulle conseguenze dell’ascolto e se costui ha compiuto i quattordici anni potrà anche chiedere la nomina di un Curatore Speciale, ossia una figura legale che possa rappresentarlo e tutelarlo durante il giudizio.
I genitori possono essere presenti in aula solo se autorizzati dal giudice e possono anche, attraverso il proprio legale di fiducia, chiedere che il giudice approfondisca durante l’ascolto determinati argomenti. Gli ascolti sono videoregistrati ma tutto avviene sempre e solo nel rispetto e nella serenità del minore stesso.
La Riforma Cartabia, per quanto riguarda, invece, la parte economica dell’ormai ex coppia prevede che venga presentata, insieme al ricorso, l’intera documentazione economica (estratti conti, movimenti bancari, proprietà, partecipazioni a società).
Ricordiamo, inoltre, che è possibile per le persone che non superano il reddito di 11.493,82 euro presentare un’istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed accedere cosi al gratuito patrocinio a spese dello Stato.