Site icon Occhio Notizie

Rottamazione quater, riaperti i termini (fino al 30 aprile) per coloro che non sono in regola con i pagamenti: chi può trarne vantaggio e come fare domanda

rottamazione quater come fare domanda

Foto di repertorio

La rottamazione quater riapre fino al 30 aprile per coloro che non sono in regola con i pagamenti. Chi ha partecipato alla sanatoria ma non è riuscito a saldare le rate ha ora una seconda opportunità.

Rottamazione quater, riaperti i termini (fino al 30 aprile)

La rottamazione quater si riapre, fino al 30 aprile, ma esclusivamente per i contribuenti ‘decaduti’. Coloro che avevano aderito alla sanatoria ma non sono stati in grado di effettuare i pagamenti hanno una nuova chance, grazie a una norma presente nel decreto legge Milleproroghe, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. L’Agenzia delle Entrate riscossione sottolinea che “i contribuenti che, entro il 31 dicembre 2024, si trovano nella condizione di inefficacia della suddetta misura agevolativa (decaduti) a causa di mancati, insufficienti o tardivi versamenti, possono essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti”.

Chi potrà trarne vantaggio

L’Agenzia evidenzia che la misura si applica “esclusivamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate in precedenza per aderire alla rottamazione-quater”. Pertanto, possono essere riammessi solo i debiti già inclusi in un piano di pagamento, per i quali non è stata effettuata una o più rate del piano agevolato, con scadenza fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato, il versamento deve essere avvenuto in ritardo rispetto alla scadenza prevista (ossia oltre i cinque giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Non ci sono cambiamenti per coloro che hanno rispettato le scadenze fino al 31 dicembre 2024: dovranno continuare con il piano attuale e, di conseguenza, effettuare il prossimo pagamento entro il 28 febbraio (il 5 marzo, considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire con i versamenti successivi secondo le scadenze stabilite nel piano già in loro possesso, per mantenere i benefici della definizione agevolata.

Come fare domanda

Per partecipare alla riammissione, i contribuenti devono presentare una domanda specifica entro il 30 aprile 2025, seguendo le modalità esclusivamente telematiche che l’Agenzia delle entrate-riscossione pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nella domanda, il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti per i quali sussistono le condizioni di riammissione, anche le modalità con cui intende effettuare il pagamento dovuto a titolo di definizione agevolata.

In particolare, secondo quanto stabilito dalla legge, è possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure suddividerlo in un massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Le prime due rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre 2025, mentre le successive scadenze saranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione, presentata entro il 30 aprile prossimo e per i quali sussistono le condizioni per la riammissione, l’Agenzia delle entrate-riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione contenente l’importo totale delle somme dovute per la definizione agevolata, insieme all’importo delle singole rate e alle relative scadenze.

Exit mobile version