Scadenza delle rate 2020 non ancora versate
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici del “Saldo e stralcio”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
Scadenza delle rate 2021
Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 30 novembre.
Anche in questo caso, per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.
Rottamazione ter e saldo e stralcio: la scadenza
Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020 e quelle del 2021 si possono versare entro il 30 novembre, a patto che si versi integralmente tutto il dovuto (rate 2020 e 2021). Per i piani di dilazione, la soglia di decadenza è innalzata da 10 a 18 rate non pagate (non consecutive). I decaduti saranno riammessi automaticamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020. Sono le principali novità contenute nel pacchetto riscossione previsto dal decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021.
Chi non ha rispettato la ri-calendarizzazione 2021 dei versamenti sospesi della rottamazione ter e del saldo e stralcio (rate 2020 e 2021) può continuare a beneficiare di tali definizioni agevolate ed evitare in extremis la decadenza se verserà integralmente tutti gli importi scaduti (e non pagati) entro il 30 novembre. L’intervento del decreto fiscale in realtà “salva” coloro che sarebbero decaduti dalle definizioni agevolate, chiedendo però uno sforzo abbastanza oneroso: versare un ingente importo entro fine novembre per continuare a beneficiare delle misure agevolative.
Sull’altro versante si segnala un innalzamento a 18 rate (invece delle 10) non pagate (anche non consecutivamente) prima di decadere dai piani di dilazione.
Definizione agevolata: riammissione nei termini dei contribuenti decaduti
Il primo intervento del nuovo decreto fiscale riguarda la riammissione nei termini dei contribuenti che siano decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio (art. 1): tutti i contribuenti che non sono riusciti a rispettare la “ri-calendarizzazione” post-Covid dei termini di pagamento potranno versare integralmente tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021), entro il giorno 30 novembre 2021.
Si tratta, almeno per ora, dell’ultima chiamata per tutti coloro che non siano riusciti nel 2021 a versare le rate scadute nel 2020.
Quindi i contribuenti che, nonostante le proroghe concesse durante la fase emergenziale, non siano riusciti, sia nel 2020 che nel 2021, a effettuare i versamenti potranno beneficiare di tale riammissione e versare le rate scadute entro la fine di novembre.
Tale novità è assai interessante per un motivo fondamentale: evitare di perdere i benefici della definizione agevolata. Infatti, coloro che non avevano rispettato i termini per il versamento rateale erano considerati decaduti, cosicché si trovavano nella situazione di dover versare il debito originario, comprensivo di interessi e sanzioni. Fermo restando che le somme eventualmente già corrisposte, sarebbero state conteggiate quali acconti sul dovuto.
Con il nuovo art. 1 si ha una sostituzione del precedente comma 3 dell’art. 68, D.L. n. 18/2020, che prevede un termine unico, ossia il 30 novembre 2021, per rimettersi in regola con le rate scadute e beneficiare ancora della definizione agevolata.
Tale misura ha sì, da un lato, un intento positivo verso il contribuente, concedendogli questo termine ultimo per rimettersi in regola e sfruttare gli enormi benefici delle definizioni agevolate, ma dall’altro presenta una criticità non da poco: ossia il versamento integrale di tutte le somme (2020 e 2021).
Quindi in un’ottica prettamente pratica, a fine novembre, colui che volesse rimettersi in regola con i pagamenti sarà tenuto a uno sforzo enorme in termini economici, ossia dovrà versare degli importi assai elevati e molto onerosi.
Qui sarebbe auspicabile che venisse introdotta e prevista una modalità ulteriore per “spalmare” il debito residuo in nuove rate che possano essere corrisposte a cavallo tra la fine del 2021 e tutto l’anno 2022.
Definizioni agevolate: nuovo termine di pagamento
Rata in scadenza
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Termine versamento precedente
(tolleranza di 5 giorni)
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Nuovo termine unico
(versamento integrale)
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28 febbraio 2020
31 marzo 2020
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31 luglio 2021
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30 novembre 2021
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31 maggio 2020
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31 agosto 2021
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31 luglio 2020
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30 settembre 2021
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30 novembre 2020
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31 ottobre 2021
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28 febbraio 2021
31 marzo 2021
31 maggio 2021
31 luglio 2021
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30 novembre 2021
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Novità per i piani di rateazione
- l’innalzamento della soglia di decadenza dal piano in caso di mancato pagamento di 18 rate, in luogo di 10, anche non consecutive;
- la “riammissione automatica” ai decaduti dai piani di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, il cui termine delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021;
- la validità degli adempimenti già svolti dall’agente della riscossione e acquisizione dei versamenti già compiuti dai contribuenti.
Decadenza dai piani di rateazione: innalzamento della soglia
- perdita del beneficio della dilazione;
- iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto ed immediatamente escutibile anche in unica soluzione;
- possibilità di ripresentazione di nuova istanza di rateazione, previo saldo del pregresso in un’unica soluzione.
Ora la nuova modifica legislativa ha ampliato ulteriormente – da 10 a 18 – il numero dei versamenti, cosicché il contribuente potrà beneficiare di un “maggior respiro” prima di veder decaduta la propria rateazione.
Decadenza dai piani di rateazione: quante rate non si possono versare?
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5 rate (art. 19, comma 3, D.P.R. n. 602/1973)
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10 rate (art. 68, comma 2-ter, D.L. n. 18/2020)
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18 rate
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Nota bene
Mancato versamento anche non consecutivo
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Quali effetti in caso di decadenza dai piani di dilazione?
Osservazioni conclusive
Ecco che sarebbe auspicabile, una diluizione del pregresso, cercando eventualmente di distribuire il carico dei versamenti in rate di importo più ridotto con nuove e diversificate cadenze temporali.Già si parla di un possibile rimedio: una nuova rottamazione (quater) che in questo caso dovrebbe essere concepita in senso più ampio.
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