Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Angri? Ecco i redditi del sindaco Cosimo Ferraioli, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Angri?
Pochi degli attuali amministratori in carica hanno pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Angri i propri dati reddituali aggiornati. Il sindaco Cosimo Ferraioli, la giunta ed il consiglio comunale, nella maggior parte dei casi, hanno reso noti dati reddituali risalenti ad annualità precedenti. L’assessore al bilancio Francesco Ferraioli non percepiva reddito.
Comune di Angri: i redditi degli amministratori
- Cosimo Ferraioli (sindaco)
- Reddito 2015: 54.073 euro
- Reddito 2014: 38.761 euro
- Giuseppe D’Ambrosio (vice sindaco)
- Professione: Professione: Cardiologo c/o Osp. Sarno
- Reddito 2017: 80.646 euro
- Reddito 2015: 72.964 euro
- Reddito 2014: 70.063 euro
- Mariaimmacolata D’Aniello (assessore)
- Reddito 2015: 5.066 euro
- Beni mobili registrati: due auto
- Maria D’Aniello (assessore)
- Professione: Impiegata privata
- Reddito 2015: 5.066 euro
- Reddito 2014: 4.700 euro
- Proprietà: immobile A3 al 25%
- Gaetano Mercurio (assessore)
- Professione: Avvocato
- Reddito 2017: 5.241 euro
- Reddito 2015: 8.248 euro
- Reddito 2014: 1.355 euro
- Pasquale Russo (assessore)
- Professione: consulente
- Reddito 2015: 6.740 euro
- Reddito 2014: 2.423 euro
- Francesco Ferraioli (assessore):
- Reddito 2017: 0 euro
- Beni immobili: nessuno
- Beni mobili: nessuno
- Rita Amarante (consigliere comunale)
- Professione: Avvocato
- Reddito 2017: 13.301 euro
- Reddito 2015: 14.641 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Giuseppe Ariaudo (consigliere comunale)
- Professione: Impiegato privato
- Reddito 2015: 23.779 euro
- Reddito 2014: 23.091 euro
- Proprietà: 1 appartamento 100%
- Claudio D’Ambrosio (consigliere comunale)
- Professione: Impiegato privato
- Reddito 2017: 10.548,62 euro
- Reddito 2015: 16.036 euro
- Reddito 2014: 19.282,92 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Domenico D’Auria (consigliere comunale)
- Professione: Autista
- Reddito 2017: 26.126 euro
- Reddito 2016: 30.525 euro
- Reddito 2015: 24.489 euro
- Reddito 2014: 21.356 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto e 1 motorino
- Proprietà: 1 abitazione al 100%
- Giuseppe Del Sorbo (consigliere comunale)
- Reddito 2017: 3.000 euro
- Palmiro Giancarlo D’Ambrosio (consigliere comunale)
- Professione: Consulente aziendale
- Reddito 2017: 3.469 euro
- Reddito 2015: 520 euro
- Reddito 2014: 118 euro
- Luigi D’Antuono (consigliere comunale)
- Professione: Impiegato
- Reddito 2017: 82.957 euro
- Reddito 2014: 82.044 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Proprietà: 4 abitazioni, 1 box auto e un terreno agricolo
- Vincenzo Fasano (consigliere comunale)
- Professione: Ingegnere
- Reddito 2017: 25.203 euro
- Reddito 2016: 19.182 euro
- Reddito 2015: 20.830 euro
- Reddito 2014: 18.593 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Proprietà: 1 deposito ed 1 locale commerciale al 100%
- Carmela Fattoruso (consigliere comunale)
- Professione: Avvocato
- Reddito 2017: 2.332 euro
- Reddito 2015: 3.200 euro
- Vincenzo Ferrara (consigliere comunale)
- Professione: Impiegato Fabb. Pomodori
- Reddito 2018: 15.845 euro
- Reddito 2017: 12.694 euro
- Reddito 2015: 7.323 euro
- Reddito 2014: 6.558 euro
- Beni mobili registrati: 1 macchina
- Proprietà: 3 terreni agricoli e una proprietà A/3 ed una C/6 al 25%
- Gianluca Giordano (consigliere comunale)
- Professione: praticante avvocato
- Reddito 2018: 17.657,67 euro
- Reddito 2015: 6.998,92 euro
- Vincenzo Grimaldi (consigliere comunale)
- Reddito 2017: 36.602 euro
- Ivan Lanzione
- Professione: Commercialista
- Reddito 2016: 7.572 euro
- Reddito 2015: 0 euro
- Reddito 2014: 0 euro
- Eugenio Lato (consigliere comunale)
- Professione: Commerciante
- Reddito 2014: 13.794 euro
- Antonio Mainardi (consigliere comunale)
- Reddito 2018: 0 euro
- Reddito 2015: 2.349,90 euro
- Reddito 2014: 0 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Carla Manzo (consigliere comunale)
- Professione: impiegata – lib. professionista
- Reddito 2015: 12.103 euro
- Pasquale Mauri (consigliere comunale)
- Professione: libero professionista
- Reddito 2016: 63.278 euro
- Reddito 2015: 81.164 euro
- Reddito 2014: 102.342 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Proprietà: 1 abitazione al 100%
- Partecipazioni societarie: 1 azione nella Coop. Ceda
- Alberto Milo (consigliere comunale)
- Professione: Imprenditore
- Reddito 2015: 8.191 euro
- Antonio Palumbo (consigliere comunale)
- Reddito 2017: 0 euro
- Alfredo Pauciulo (consigliere comunale)
- Professione: commercialista
- Reddito 2017: 12.635 euro
- Reddito 2015: 21.249 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Proprietà: 1 abitazione al 100%, 1 box auto al 100% ed 1 ufficio al 100%
- Maddalena Pepe (consigliere comunale)
- Professione: Docente
- Reddito 2017: 19.835 euro
- Reddito 2015: 12.985 euro
- Reddito 2014: 3.488 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Annamaria Russo (consigliere comunale)
- Professione: Avvocato
- Reddito 2017: 12.532 euro
- Reddito 2015: 23.921 euro
- Reddito 2014: 23.104 euro
- Beni mobili registrati: 2 auto
- Giacomo Sorrentino (consigliere comunale)
- Professione: Guardia di Finanza
- Reddito 2017: 33.117 euro
- Reddito 2015: 31.415,42 euro
- Reddito 2014: 21.631, 25 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Massimiliano Sorrentino (consigliere comunale)
- Professione: Geometra
- Reddito 2016: 20.223 euro
- Reddito 2015: 10.904 euro
- Reddito 2014: 15.049 euro
- Beni mobili registrati: 1 auto
- Proprietà: 1 abitazione e 2 pertinenze al 100%
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”
Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti
N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)
Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni
L’art 437 del dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs. n. 33/2013 , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. Infatti ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.
La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».
Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it