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Inps: ecco le nuove regole per le pensioni d’invalidità

Inps comunica novità nel computo dei limiti di reddito per la liquidazione di prestazioni di invalidità civile.

Relativamente alle pensioni di invalidità civile, è necessario non superare determinati limiti di reddito percepito. La normativa vigente (art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.

Sulla questione è recentemente intervenuto l’INPS che ha introdotto una novità, a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, conseguente anche a una sentenza della Corte di Cassazione (la  n. 12796 del 2005), relativamente agli arretrati soggetti a tassazione separata che devono essere conteggiati nel reddito conseguito. Ma andiamo con ordine.


Come funzionava prima

Finora per la determinazione del limite reddituale dovevano essere conteggiati tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti a prescindere dall’anno di competenza. Quindi  gli arretrati venivano calcolati nella loro totalità, con quello che si chiama criterio  di cassa. Con questa modalità non era raro il verificarsi di un superamento dei limiti di reddito: superamento che può aver fatto perdere il diritto alla prestazione ad alcune persone.

La cassazione

Da questa situazione è nato un contenzioso giudiziario, fino a una pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 12796/2005) che statuisce che, per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati – purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l’art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all’assegno sociale) – non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.

Come funziona ora

Sulla base quindi di questa pronuncia, e acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’INPS ha disposto nel suo recente messaggio di luglio (n. 3098), la seguente novità: nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati vanno calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza. Si passa quindi dal criterio di cassa al criterio di competenza.

Come ricorrere

Come dicevamo, precedentemente a questo orientamento, che viene applicato dalla pubblicazione del messaggio (25 luglio 2017), alcune persone possono essere state tagliate fuori dal beneficio per aver superato limiti reddituali. Nel caso in cui le istanze di prestazione di invalidità civile precedentemente presentate fossero state respinte per applicazione del criterio di cassa e invece, applicando il nuovo orientamento, risultassero aventi diritto, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:

a)   domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l’istanza;

b)   domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;

c)   domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.

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