Va multato chi affigge insegne, cartelloni e manifesti senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada perché può distrarre gli automobilisti. Per la Cassazione è legittimo il verbale dei Vigili Urbani per violazione dell’articolo 23 del Codice della Strada perché l’impatto visivo del cartello, anche di ridotte dimensioni, deve essere valutato dal Comune: viene prima la sicurezza stradale
Dev’essere multato chiunque affigge insegne, cartelloni e manifesti senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada indipendentemente dalla dimensione dell’affissione perché può comunque distrarre gli automobilisti causando pericoli per la sicurezza stradale. A stabilirlo la Cassazione con l’ordinanza 26346/17, pubblicata in data di ieri dalla seconda sezione civile.
Nella fattispecie i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di una società immobiliare contro la decisione del tribunale di Ancona che aveva confermato la legittimità di ben cinque multe elevate dalla Polizia Municipale per aver posizionato locandine pubblicitarie sui pali della luce di due vie cittadine in assenza di autorizzazioni.
L’azienda ricorrente aveva lamentato che date le ridotte dimensioni delle affissioni non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione alla luce delle caratteristiche delle locandine non idonee a distrarre i guidatori.
Ma per i giudici di legittimità non è cosi: l’articolo 23 Cds comma 1 vieta la collocazione «sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, o in prossimità di essa, di insegne, cartelli, e manifesti pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono generare confusione con la segnaletica stradale o renderne difficile la comprensione o ancora, ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione».
Tale norma mira a impedire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a queste adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell’attenzione dei conducenti dei veicoli. Al successivo comma 4, la disposizione «affida all’ente proprietario della strada la valutazione del maggiore o minore impatto di ogni messaggio pubblicitario sull’attenzione dei conducenti e, in funzione di tale valutazione, subordina ad autorizzazione la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade».
Dal complesso sistema normativo citato emerge, quindi, che l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo di cartelli e insegne, in virtù «delle loro caratteristiche e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue devono essere previamente valutate dall’ente proprietario della strada o dal Comune».
Si tratta, quindi, in definitiva di una decisione che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, pone dei chiari limiti nei confronti di tutti coloro che abusivamente affiggono manifesti, locandine o cartelloni sulle strade o sulle loro adiacenze, legittimando così gli accertamenti della Polizia Municipale a sanzionare tale comportamento anche per la sola violazione dell’articolo 23 del Codice della Strada al pagamento di una somma da 419 a 1.682 euro.
(Comunicato Stampa)