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Pontecagnano, Codacons diffida il Comune per la Tari

PONTECAGNANO FAIANO. Il Codacons, per mezzo dell’Avv. Raffaella D’Angelo, ha diffidato il Comune di Pontecagnano in quanto, diversamente da quanto previsto dalla vigente normativa ai fini della determinazione della TARI, prevede una tariffa specifica per il box pertinenza quale quota fissa, da calcolarsi sul numero di mq dell’immobile in questione applicando, per convenzione,  l’aliquota prevista per 1 occupante e  per il medesimo immobile prevede anche il pagamento della  quota variabile con applicazione della stessa aliquota (cfr art. 11 comma 4 regolamento  comunale in materia di TA.RI).
 

La diffida

 

Il CODACONS con la diffida inviata all’ente ha messo in moto il meccanismo per l’attivazione di class action pubblica. Si tratta di un particolare tipo di procedimento giudiziale di natura collettiva, da avviarsi innanzi al T.A.R. e disciplinato dal D.Lgs. 20 dicembre 2009 n. 198 (emanato in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, c.d. “legge Brunetta”). La class action pubblica può essere avviata, a determinate condizioni, nei confronti della P.A. e dei Concessionari di pubblici servizi da un gruppo di utenti e consumatori o da associazioni il cui statuto preveda la tutela di interessi collettivi affini. Lo scopo della class action pubblica non è il risarcimento del danno patito dagli utenti o dai consumatori, ma il ripristino del corretto svolgimento della funzione svolta dalla P.A. Il comune ha 90 giorni di tempo per rispondere all’associazione e provvedere alla adozione delle necessarie modifiche del regolamento  che disciplina l’applicazione della TA.RI.

 

“Per quanto concerne il regime giuridico delle pertinenze”– afferma l’Avv. D’Angelo dell’Ufficio legale Codacons Campania – “l’articolo 818 cc prevede che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze e nonostante il regolamento adottato dal comune preveda una riduzione del 20 % sull’importo finale così determinato per le pertinenze, risultano corrisposte somme in misura superiore al dovuto con una differenza in eccesso che varia da € 40,00 ad € 60,00 annui” .

 

“Pertanto il Comune dovrà provvedere – conclude l’Avv. D’Angelo – al rimborso delle somme ingiustificatamente percepite o chiederemo siffatti rimborsi a nome dei nostri iscritti e dovrà altresì provvedere alla rettifica immediata del suo Regolamento comunale, relativamente alle parti contestate ( cfr. art. 11, comma IV regolamento comunale ed ogni altra disposizione collegata) in maniera da non perseverare nell’errore sinora commesso”.

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