«Più sforzi e pene severe», esordisce così il senatore di Forza Italia Franco Cardiello sulla lotta all’usura. E proprio in merito il parlamentare azzurro ha presentato un disegno di legge che riforma il codice di procedura penale in materia di usura.
«Questo disegno di legge è il frutto di uno straordinario lavoro sinergico durato circa tre mesi – ha dichiarato Cardiello – nel corso di un interessante convegno organizzato dall’associazione forense “Nova Juris”, con il patrocinio dell’Unione Camere Penali e dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, il grido d’allarme lanciato dalle associazioni a sostegno delle vittime dell’usura è stato recepito.
Grazie ad una intensa e fruttuosa collaborazione il testo è stato limato nei particolari. Con viva soddisfazione, alla luce del lavoro svolto, vi è stata la condivisione bipartisan, dunque oltre ogni appartenenza politica, di oltre 40 Senatori della Repubblica appartenenti a diversi schieramenti politici. Venendo al merito si evidenziano numerose novità, tutte tese ad un ammodernamento dell’impianto legislativo e ad una nuova collocazione processual-penalistica.
Le fattispecie della circonvenzione di persone incapaci e dell’usura, infatti, vengono inseriti tra i reati contro la persona, attesa l’evidente lesione ai beni della libertà e della dignità della persona che essi comportano. Vengono irrogate maggiori pene e tutelate sia le vittime del racket che i minori.
Questi i punti salienti:
1) La ricollocazione delle fattispecie darà senso e ragionevolezza al rigorosissimo trattamento sanzionatorio riservato all’usura, che nei casi aggravati è punita fino a 20 anni di reclusione, il tutto a sottolineare la lesione di beni supremi della persona, come già presente nello spirito della legislazione di inasprimento del 1996 e del 2005.
Così facendo, inoltre, si determina la sottrazione dei reati in parola al regime dell’esimente ex art. 649 CP, con conseguente incondizionata punibilità anche a carico degli stretti familiari e prevalenza della tutela della persona della vittima sulle ragioni dell’insieme familiare cui essa appartiene.
2) Nel reato di circonvenzione è stato riformulato l’abuso a danno del minore, nella prospettiva di tutelare lo stato di minore età in quanto tale: la persona del minore deve essere protetta a tutto tondo, al di là di qualsivoglia verifica circa l’avvenuta o meno strumentalizzazione dei suoi bisogni, o passioni, o inesperienze, in quanto con la minore età la minorata condizione di autodeterminazione deve presumersi in senso assoluto.
Il tutto in linea con quell’esegesi costituzionale (artt.29 e ss. Cost.) che considera il minore come “soggetto debole”, più che un portatore di diritti quanto un beneficiario di doveri che altri hanno nei suoi riguardi, doveri che, ai sensi degli articoli 29 e seguenti, ricadono sui genitori, sui pubblici poteri e, in ultima analisi, sull’intera collettività.
3) La rimodulazione della fattispecie di usura, invece, conosce quattro figure usurarie, ricondotte a maggior sintesi lessicale e sistematica all’interno della norma penale di riferimento, con un’aggiunta inedita rispetto al passato, vale a dire l’usura a mezzo soggiogamento.
Con riguardo alla c.d. usura reale (quella degli interessi in concreto sproporzionati) non è stata riproposta la previsione dei due parametri valutativi delle “concrete modalità del fatto” (invero, l’accertamento giudiziale è sempre radicato sul fatto in concreto) e del “tasso medio praticato per operazioni similari” (non ogni sproporzione oltre il “tasso medio” vuol dire usura, mentre l’usura può esservi anche in sproporzioni inferiori) in quanto da ritenersi del tutto superflui ai fini della cognizione giudiziale sul fatto nella sua concreta verificazione.
Allora, unico parametro di verifica della natura usuraria o meno della sproporzione in concreto deve essere quello delle “condizioni di difficoltà economica e finanziaria” della vittima, il requisito-spia del rapporto intersoggettivo sperequato tra vittima e strozzino, tra chi lo avvia perché ha bisogno e chi lo compie profittandone e dettando condizioni esose a proprio vantaggio.
Il del codice penale prevede, accanto alle prime due (usura presunta ed usura in concreto), una terza figura criminosa, quella della mediazione usuraria, che non si discosta, sul piano della condotta incriminata, dalla mediazione prevista dal vigente art.644 del codice penale.
4) Quanto all’inedita figura dell’usura a mezzo soggiogamento di cui al punto c) del nuovo art.613-ter CP, “soggiogare negozialmente … chi è già vincolato a prestazione usuraria” va inteso nel senso di piegare ad un atto negoziale lecito od illecito taluno su cui si esercita un’irresistibile influenza per il fatto di averlo già in precedenza legato ad un rapporto debitorio usurario non adempiuto o non ancora adempiuto od impossibile da adempiere.
Il soggetto soggiogato non è un soggetto raggirato, né minacciato, in quanto piegato al negozio non per un male ingiunto prospettatogli da altri, ma che egli si autoprospetta (timore/terrore per lo stop ai prestiti di denaro, o per l’esazione forzata e violenta del debito usurario non adempiuto alle scadenze) qualora non aderisca alla proposta fattagli: v’è metus potestatis quale timore che lo strozzino, nel caso di mancata adesione alla sua proposta, possa esercitare il suo potere, di fatto potestativo, di gettare la vittima nel baratro.
Non v’è riduzione in schiavitù ex art.600 CP, perché l’usuraio non esercita sulla vittima poteri corrispondenti a quelli del diritto dominicale, né la mantiene in uno stato di soggezione continuativa che ne comporti lo sfruttamento permanente attraverso il costringimento ad attività lecite od illecite: il soggiogato viene piegato a una o più determinate prestazioni proprie od a garantire l’effettuazione di date prestazioni altrui.
Chi conosce la dissipazione del suo patrimonio fino alla perdita di casa propria sta conoscendo la disgregazione della propria persona, la frantumazione della propria unità familiare, una disperazione sua e degli altri congiunti senza via di uscita.
5) Viene ampliata la portata dell’art.129 disp. att. CPP, prevedendo l’obbligo di interlocuzione obbligatoria tra Pubblico Ministero e Banca d’Italia per i reati di usura ed abusivismo finanziario, chiaramente funzionale all’esigenza di rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni criminosi in parola e combatterli già sul piano preventivo, oltre che su quello repressivo».