SALERNO. Una nuova ordinanza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, regolamenta la macellazione privata dei suini. Le prescrizioni in base agli input dell’Asl.
Ordinanza del sindaco di Salerno, regolamento sulla macellazione privata dei suini
Al fine di ottenere l’autorizzazione alla macellazione e di consentire ai medici veterinari dell’Asl Salerno di procedere alla visita sanitaria degli animali e delle carni, gli interessati dovranno presentare, direttamente all’Unità Operativa Veterinaria competente per territorio, una richiesta scritta come da modello disponibile, da ritirare in Salerno alla via Sichelmanno 79 (tel. 089694351- fax 089755957 – e-mail dp.uov66 67 68@aslsalerno.it), compilando in ogni sua parte e allegando quanto richiesto.
Il compenso della visita è fissato dal vigente tariffario regionale per le prestazioni espletate, a favore di enti e privati da parte del Servizio Veterinario dell’Asl Salerno in 16,20 euro per ogni suino macellato, comprensivo di esame trichinoscopico, da versare su apposito bollettino di conto corrente postale numero 17438847, Iban IT 20A0760115200000017438847, intestato a Asl Salerno Medicina Veterinaria, indicando nella causale: “macellazione suini uso domestico”.
Il rilascio dell’autorizzazione a macellare i suini per uso familiare è a cura del Responsabile dell’Unità Operativa Veterinaria, o suo delegato, quale autorità competente, che stabilirà il giorno o l’ora della macellazione con lo scopo di poter compiere una completa ed accurata visita sanitaria.
Le prescrizioni per il rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:
- È consentita la macellazione di suini per uso familiare presso il domicilio dei privati nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale fuori dal centro urbano
- La macellazione è consentita per un solo suino o al massimo di due per ogni nucleo familiare
- La macellazione dei suini è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ed il trasporto degli animali
- È vietata la macellazione durante le ore notturne
- Le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell’animale, da effettuarsi come previsto dal Regolamento (CE) n.1099/2009 (pistola a proiettile captivo oppure con elettronarcosi); l’inosservanza di tale disposizione, fatto salva ogni rilevanza penale eventuale è punita con sanzione amministrativa da € 258,00 a €1.549,00, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n.333/98
- Il successivo dissanguamento mediante la recisione dei grossi vasi del collo (iugulazione) deve avvenire in modo rapido e completo
- Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico – sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni
- È possibile utilizzare solo acqua con le caratteristiche di potabilità
- Le carni dell’animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell’inizio della lavorazione, devono essere sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale dell’ASL Salerno, il quale in caso di esito favorevole della visita ispettiva, rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati
- Nessuna parte dell’animale macellato può essere asportata o allontanata prima della visita del medico veterinario dell’ASL Salerno
- Bisogna rendere disponibili per la visita sanitaria oltre la carcassa degli animali, compresa la testa, i seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago trachea, polmoni, cuore diaframma, fegato, reni, milza e intestino
- Bisogna smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente
- È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati