POLLA. La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Comune di Polla per ottenere la revisione della sentenza della Corte di Appello di Salerno che aveva confermato quella di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda del Comune di Polla per un risarcimento di trentottomila euro da parte del titolare di una impresa di autodemolizione.
Tale somma sarebbe stata spesa dal Comune per l’attività di smaltimento dei rifiuti prodotti dall’impresa di autodemolizioni nonché per il ripristino dello stato dei luoghi che sarebbero stati inquinati, mediante l’abusivo deposito di materiali derivanti dall’attività.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale in primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte di Appello di Salerno, pronunciandosi sull’impugnazione del Comune, aveva confermato la decisione di rigetto motivandola con il fatto che gli elementi indiziari raccolti a carico del titolare dell’impresa di autodemolizione, risultanti dagli accertamenti eseguiti dal comando dei vigili urbani e dagli agenti del Corpo forestale dello Stato, non erano “contrassegnati da necessaria incisività probatoria” in funzione della prova che l’intero quantitativo di rifiuti fosse riconducibile al titolare dell’attività e che inoltre in relazione al quantitativo di rifiuti rinvenuti la documentazione prodotta, in particolare, la delibera di Giunta relativa all’affidamento delle operazioni di rimozione e smaltimento rifiuti, nonché le fatture e i documenti di trasporto emessi dall’impresa cui tali operazioni erano state affidate, non era idonea a dimostrare che l’intera spesa di cui si chiedeva il rimborso pari circa 38.000 euro fosse addebitabile al titolare dell’attività di autodemolizione.
La decisione in Cassazione
La Cassazione ha respinto tutti i motivi inseriti nel ricorso presentato dal Comune ritenendo quindi corrette le valutazioni effettuate dai giudici di primo grado e di appello. Questi ultimi hanno ritenuto che sebbene all’esito degli accertamenti compiuti dai vigili urbani e dagli agenti del Corpo forestale, fossero stati rinvenuti, tra i rottami dei veicoli abbandonati, alcuni documenti riferibili all’impresa di autodemolizioni, tuttavia tali accertamenti non erano sufficienti per imputare alla ditta l’intero quantitativo di rifiuti da autodemolizione rinvenuto nei luoghi poi bonificati e inoltre la documentazione sulle spese per la bonifica non prova che l’intera spesa effettuata fosse effettivamente addebitabile al convenuto.
Fonte: InfoCilento