Il saluto fascista è reato, no alla “lieve entità”. La conferma arriva direttamente dalla Cassazione. Il saluto romano che rimanda all’ideologia fascista che evoca valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza. È reato, anche se non è accompagnato da alcuna violenza. La legge è finalizzata ad una tutela preventiva, tipica dei reati di pericolo.
Partendo da questi principi la Cassazione, con la sentenza 21409, ha confermato la condanna per un avvocato “nostalgico” del regime che, nel corso di una seduta del Consiglio comunale di Milano, in occasione della presentazione del “Piano Rom” aveva steso il braccio accompagnando il gesto con la frase “presenti e ne siamo fieri”.
Il saluto fascista è reato, no alla “lieve entità”
L’iniziativa era la risposta alla domanda posta da un consigliere che voleva sapere dal presidente se c’erano in aula gli organizzatori di una precedente protesta anti-rom, perché in tal caso, l’avrebbe abbandonata. Dopo l’intervento di un assessore che aveva criticato il suo comportamento l’imputato, aveva iniziato a muovere la mano da destra verso sinistra, e si era difeso dicendo che il braccio alzato serviva solo a segnalare la sua presenza e a salutare l’assessore.
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Una trovata “arguta” che non convince i giudici che avevano a disposizione le riprese. Non li convince al punto che negano anche l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che consente, anche in caso di reato, di restare impuniti, quando il fatto è particolarmente lieve. Per la Suprema corte non lo è. Il saluto romano, accompagnato dalla parola “presente” é fuori legge, perché evoca il disciolto partito fascista «che appare pregiudizievole dell’ordinamento democratico e dei valori che vi sono sottesi». Ed è inoltre un “saluto” in uso a organizzazioni o gruppi che diffondono idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale.
La sentenza della Cassazione
Questo basterebbe di per sè a far scattare la condanna. Ma il gesto diventa ancora più grave se, come nel caso esaminato, viene fatto in un contesto istituzionale: una seduta pubblica di particolare importanza, su sicurezza e coesione sociale, che si svolgeva a margine di una manifestazione di protesta organizzata a Piazza San Babila dallo stesso imputato, invitato a prendere parte ai lavori proprio per farlo desistere dal suo comportamento. Anche la frase “presenti e ne siamo fieri” era da collegare – spiegano i giudici – alla precisa volontà di rivendicare orgogliosamente il credo fascista.
Non passa neppure la tesi, sostenuta dalla difesa, della provocazione insita nell’intenzione, manifestata dall’assessore di lasciare la sala, se fossero stati presenti gli organizzatori della manifestazione. Perché scatti l’esimente serve infatti che lo stato d’ira, che suscita la reazione, sia la conseguenza di un fatto ingiusto subìto. Ma non c’era alcuna ingiustizia. Il consigliere aveva, senza insultare, manifestato il suo risentimento per l’eventuale presenza in aula di esponenti di estrema destra , esprimendo così un punto di vista semplicemente politico.
Per finire, non passa neppure il tentativo di sollevare problemi di incostituzionalità riguardo all’indeterminatezza del Dl 122/1993 che rimanda alla legge Mancino (654/1975) che vieta la diffusione di idee fondate sull’odio etnico. La Suprema corte ha già chiarito che il diritto alla libera manifestazione del pensiero finisce dove inizia l’istigazione al razzismo. E questo non rientra tra le opinioni personali.