Economia

Il calendario fiscale di novembre 2021, scadenza del 730 integrativo | La data

Scadenza 730 integrativo tipo 2 | Quando scade 730 integrativo tipo 2 | Scadenza 730 integrativo tipo 2 novembre | Scadenza 730 integrativo 10 novembre

Quali sono i bonus in arrivo e le scadenze fiscali del mese di novembre 2021?  Sono diverse le date da segnare sul calendario per il mese di novembre. Si va dall’apertura delle domande per il Bonus terme a una lunga serie di scadenze fiscali con l’Agenzia delle Entrate: ecco quali sono i giorni da ricordare:  le novità per il 730 integrativo tipo 2.

Scadenza 730 integrativo a novembre 2021: la data

Se ricevi dall’Agenzia delle Entrate una mail che ti invita ad accedere alla tua ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti, potrebbe essere che il sostituto di imposta che hai indicato abbia inoltrato all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare il conguaglio fiscale.

Il diniego del sostituto può verificarsi se, dopo la presentazione del 730, hai un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché hai cambiato/perso lavoro dopo aver presentato la dichiarazione.

Quindi, in caso di diniego, puoi:

  • indicare “Nuovo sostituto” e procedere all’invio del modello 730 integrativo di tipo 2;
  • indicare “Nessun sostituto” e procedere all’invio del modello 730 integrativo di tipo 2

Attenzione: se, oltre ad aggiornare i dati del sostituito di imposta, hai necessità di completare o correggere la dichiarazione devi inviare Redditi aggiuntivo/correttivo oppure Redditi integrativo.

In questo caso devi calcolare gli importi da versare o che ti saranno rimborsati in quanto è stato annullato il risultato contabile a causa del diniego.


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La domanda

La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata sarà disponibile fino al 10 novembre 2021. Dopo questa data, si può inviare solo il modello Redditi.

 

Quando è possibile presentare un Mod. 730 Integrativo?

È possibile presentare un Mod. 730 integrativo quando l’inserimento delle modifiche al Mod. 730 Ordinario determina:

  • un maggior rimborso di imposta
  • un minor debito di imposta
  • nessuna variazione di imposta

Attenzione

In presenza di un mod. 730 Integrativo gli acconti restano sempre invariati, inoltre, non è ammessa la presentazione di un mod. 730 Integrativo se, anche per una sola imposta, risulta un maggior debito o un minor credito.

Quale codice indicare sul mod. 730 Integrativo?

Codice 1

Il Codice 1 va inserito nel caso in cui il contribuente deve integrare il mod. 730 Ordinario e l’integrazione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria

Se il contribuente presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.

Se l’assistenza è stata prestata dal sostituto d’imposta o da altro CAF il contribuente deve esibire tutta la documentazione.

Il Mod. 730 Integrativo Codice 1 può essere presentato anche ad un Caf diverso da quello che ha elaborato il Mod. 730 Originario (in tal caso va fornito al Caf copia del modello ordinario unitamente alla ricevuta telematica di presentazione)

Codice 2

Quando il contribuente riscontra che i dati relativi al sostituto di imposta indicati nel frontespizio della dichiarazione 730 sono incompleti o inesatti.

In questo caso il Mod. 730 Integrativo può essere integrato solo limitatamente al riquadro dei dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio mentre i dati inseriti negli altri quadri rimangono invariati.

Pertanto al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli è il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale per l’ordinario che deve predisporre e presentare il mod. 730 Integrativo.

I soli dati da variare nel Mod. 730 Integrativo codice 2 sono solo quelli relativi al campo sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio.

Il Mod. 730 Integrativo Codice 2 può essere presentato solo al Caf che ha predisposto il Mod. 730 Ordinario.

Codice 3

quando il contribuente riscontra che i dati relativi al sostituto di imposta indicati nel frontespizio della dichiarazione 730 sono incompleti o inesatti e l’integrazione comporta anche un maggior rimborso, un minor debito e/o non influisce sulla determinazione dell’imposta della dichiarazione ordinaria.

Il mod. 730 Integrativo cod. 3 può essere presentato solo al Caf che ha predisposto il mod. 730 Ordinario.

Mod. 730/2021 integrativo assenza sostituto

In assenza di sostituto d’imposta è possibile presentare anche il “730 Integrativo” infatti, se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data ultima di presentazione dei modelli integrativi, il contribuente può presentare il modello 730 integrativo con la casella “MOD 730 Dipendenti senza sostituto” barrata, il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate.

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