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Scafati, diffamazione sui social ai danni di Mario Santocchio: condanna definitiva per il sindaco Pasquale Aliberti

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L'avvocato Mario Santocchio

Diffamazione sui social ai danni dell’avvocato Mario Santocchio, esponente politico di Fratelli d’Italia e attuale coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni a Scafati: condanna definitiva per il sindaco Pasquale Aliberti. La storia ha inizio nel 2017, quando Aliberti pubblicò un post su Facebook in cui accusava Mario Santocchio, esponente di Fratelli d’Italia e attuale coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni a Scafati, di aver stipulato un accordo politico con la camorra in cambio di un finanziamento illecito di 5 milioni di euro.

Scafati, diffamazione: condanna definitiva per il sindaco Pasquale Aliberti

La Corte di Appello di Napoli, sezione VI penale, ha emesso una sentenza che conferma in modo definitivo la colpevolezza di Pasquale Aliberti per diffamazione aggravata, mantenendo così la condanna nei confronti dell’attuale sindaco di Scafati. La questione risale al 2017, quando Aliberti pubblicò un post su Facebook in cui accusava Mario Santocchio, esponente di Fratelli d’Italia e attuale coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni a Scafati, di aver stipulato un accordo politico con la camorra in cambio di un finanziamento illecito di 5 milioni di euro da parte di un gruppo di Casalesi.” Così inizia il comunicato stampa diffuso da Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati.

Il comunicato

“La Corte di Cassazione, come riportato nel comunicato, ha già annullato parzialmente la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 4 ottobre 2022 con una decisione del 22 giugno 2023, limitandosi alla riconsiderazione della pena, ma confermando la responsabilità penale di Aliberti, ritenendo irrevocabile la condanna per diffamazione aggravata. La Corte di Appello di Napoli ha quindi ricalcolato la pena, imponendo una multa di 2.600 euro e sostituendo l’arresto di sette mesi con una sanzione pecuniaria. Nel loro giudizio, i magistrati hanno sottolineato la gravità del comportamento di Aliberti. Come indicato nel dispositivo, “l’imputato ha diffuso tramite i social media accuse gravemente lesive della reputazione della vittima, agendo con piena consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità delle accuse stesse.” La Corte ha evidenziato che un simile comportamento, “contraddistinto dalla diffusione di accuse infamanti e profondamente lesive della dignità altrui”, costituisce una minaccia per la democrazia e per le elezioni. I giudici hanno ribadito che “non si può in alcun modo ignorare l’estrema gravità della condotta diffamatoria” adottata da Aliberti.

“Il comunicato prosegue affermando che il post pubblicato nel 2017 conteneva una frase precisa: ‘chi cerca di candidarsi alle elezioni politiche in cambio di un finanziamento di 5 milioni di euro a un gruppo di Casalesi guidati da Di Caterino.’ La Corte ha qualificato questa dichiarazione non solo come ‘falsa’, ma anche come ‘estremamente dannosa per la reputazione di un avversario politico’, riferendosi in particolare a Santocchio, che si trova in una posizione opposta rispetto ad Aliberti.”

La sentenza

“La sentenza – si legge ancora – sottolinea che la decisione di optare per una sanzione pecuniaria è legata al ruolo della Cassazione, che ha reso l’applicazione di una pena detentiva subordinata alla ‘necessaria verifica dell’eccezionale gravità’ della condotta. Tuttavia, la Corte ha ribadito il proprio giudizio sull’episodio, affermando che ‘la diffamazione aggravata per cui Aliberti è stato condannato si distingue per una gravità obiettiva e per il contesto elettorale in cui è stata perpetrata’.”

“La Corte – si legge nel comunicato – ha rigettato la richiesta della difesa di concedere circostanze attenuanti generiche, chiarendo che tali circostanze “richiedono elementi di segno positivo”, che nel caso di Aliberti non sono stati riscontrati. I giudici hanno evidenziato che “l’assenza di qualsiasi comportamento di pentimento” da parte dell’imputato ostacola l’applicazione delle attenuanti, sottolineando come Aliberti “non abbia mai manifestato rimorso o segnali di ritrattazione” per il grave danno alla reputazione causato a Santocchio. Pertanto, la decisione si fonda sulla mancanza di elementi positivi nel comportamento dell’imputato, e in assenza di questi, “il rifiuto delle attenuanti è del tutto giustificato”. Mario Santocchio ha espresso soddisfazione per la decisione dei giudici. “Questa è la prova che sono stato costantemente diffamato da Aliberti, il quale è pronto a tutto pur di vincere le sue battaglie politiche. Con questa sentenza, Aliberti è ufficialmente riconosciuto come pregiudicato per reato di diffamazione”, ha affermato con determinazione.

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