Scuola, Codacons e ricorso al Tar, insieme all’Associazione per la Difesa dei Diritti Civili della Scuola, raccoglie, a partire da oggi, le adesioni di docenti e personale scolastico ad un ricorso collettivo al Tar del Lazio contro l’obbligo del Green Pass previsto dal governo per il settore della scuola. “Una misura che – spiegano le due associazioni – risulta contraria alle norme europee e si traduce di fatto in un trattamento sanitario obbligatorio per una specifica categoria di lavoratori, con una evidente discriminazione tra cittadini”.
Ricorso al Tar contro obbligo green pass per docenti e personale
Le procedure
“La procedura per il personale sanitario che ancora non si è sottoposto alla vaccinazione prosegue come previsto dal decreto legge 44 del 2021- aveva commentato il professor Vittorio Barosio subito dopo l’udienza – non essendoci stata alcuna sospensiva le Asl invieranno ai medici non vaccinati il formale invito a farlo entro 15 giorni. Per gli operatori sanitari che non si vaccineranno le Asl potranno prendere provvedimenti previsti dal decreto legge, come spostare il dipendente per evitare il contatto con il paziente oppure lasciarlo a casa senza stipendio fino al 31 dicembre”.
Nei giorni scorsi sono arrivati i primi provvedimenti da parte dei datori di lavoro. Contro queste decisioni sono al vaglio di alcuni avvocati le prime impugnazioni davanti al tribunale civile del lavoro: una strada che potrebbe correre in parallelo a quella del Tar, anche se con cause individuali a seconda dei casi e delle motivazioni date come rifiuto al vaccino.
Il ricorso al Tar
Nelle 102 pagine di ricorso al Tar che è stato nuovamente depositato in questi giorni (reca infatti la data del 24 agosto), le prime 50 sono dedicate all’elenco di oss, infermieri e medici che rifiutano il vaccino. Nella premessa, il professor Daniele Granara sostiene “l’illegittimità costituzionale sia del diritto interno che di quello europeo di un obbligo riferito ad un vaccino di cui non è garantita né la sicurezza né l’efficacia, essendo la comunità scientifica unanime nel ritenere insufficiente sia dal punto di vista oggettivo che temporale la sperimentazione eseguita”.
Ma si imputa come illegittima anche “la pretesa di condizionare la somministrazione del vaccino obbligatorio al rilascio di una totale esenzione di responsabilità per danni che dovessero derivare da tale vaccino non adeguatamente sperimentato e la conseguente mancata previsione di un indennizzo ritenuto invece dalla giurisprudenza costituzionale condizione essenziale e imprescindibile per l’imposizione di un obbligo vaccinale e di un trattamento sanitario obbligatorio“. Il ricorso di fonda quindi “sulla libertà di scelta della cura” e si conclude con la riserva di presentare una istanza di misura cautelare urgente nel caso in cui “le Asl proseguissero nell’illegittimo procedimento avviato”.