Sexting con minori e revenge porn: cosa dice la legge

Il sexting, pratica diffusa soprattutto tra giovani, consiste nello scambio di foto\video a contenuto sessuale tra due partner

Le tecnologie digitali hanno rivoluzionato la nostra vita, arrivando a modificare aspetti della nostra quotidianità e in alcuni casi, addirittura la sessualità. È il caso del sexting, una pratica piuttosto diffusa soprattutto tra giovani e giovanissimi, che consiste nello scambio di foto\video a contenuto sessuale tra due partner, solitamente mediante cellulare e con l’ausilio di social network. La diffusione del fenomeno è enorme: in base a recenti studi sembra che circa la metà degli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni abbia inviato, almeno una volta, una sua immagine di nudo. Si tratta però di una pratica che nasconde dei rischi, di natura legale e non. Si pensi al caso in cui uno dei due partner coinvolto nel sexting sia minorenne. Cosa accade in questi casi? Vediamo le casistiche nel dettaglio e cosa dice la legge.

Il sexting e i suoi rischi legali

DIPENDE

Il possesso o la divulgazione di materiale erotico\sessuale raffigurante minori di anni 18 integra il reato di cui all’art. 600-ter del Codice Penale (Pornografia minorile). Si tratta di un reato perseguibile d’ufficio e punibile con la reclusione da 6 a 12 anni. Tuttavia, nel caso specifico del sexting la situazione, legalmente parlando, potrebbe essere diversa. La suprema corte di cassazione recentemente è intervenuta sul punto, chiarendo degli aspetti molto importanti. Affinché si configuri il reato di cui all’art. 600-ter è necessario ‘’l’utilizzo’’ del minore per la produzione del materiale pornografico, nonché ‘’alterità e diversità’’ tra il soggetto raffigurato e il soggetto che produce il materiale. In altri termini, ai fini della configurazione del reato di Pornografia Minorile è necessario che il soggetto raffigurato sia persona diversa da chi ‘’scatta’’ la foto. Nel caso quindi di un selfie autonomamente prodotto da un minore e inviato a un altro soggetto, è esclusa la configurazione del reato di cui all’art. 600-ter, mancando ‘’l’utilizzo’’ del minore. Tuttavia, nel caso in cui il minore abbia subito pressioni o insistenze per l’invio del materiale, potrebbe ugualmente configurarsi il reato a carico di chi riceve il materiale.

NO

Questa condotta non costituisce reato, anche quando la foto non è richiesta, fatta salva l’ipotesi in cui il minore abbia meno di 14 anni, in questo caso infatti potrebbe configurarsi il reato di corruzione di minore di cui all’art. 609 quinquies Codice Penale. Inoltre, nel caso in cui la condotta sia reiterata nel tempo potrebbe configurarsi il reato di molestie o di atti persecutori.

NO

Il sexting tra due persone maggiorenni e consenzienti è una pratica perfettamente lecita che non costituisce reato.

SI

Minacciare o ricattare una persona al fine di farsi inviare del materiale hard integra il reato di Violenza Sessuale di cui all’art. 609-bis del Codice Penale. Ebbene sì, la suprema corte di cassazione ha stabilito che la violenza sessuale può ben configurarsi anche in assenza di un reale contatto fisico, quindi anche il sexting indotto da minaccia o coercizione può configurare il reato di cui all’art.609-bis che prevede da 5 a 10 anni di reclusione.

Il revenge porn

Un altro fenomeno, purtroppo connesso al sexting, è quello del revenge porn, ossia la pratica di inoltrare a terzi materiale hard ricevuto dal partner. Si tratta di una pratica…



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