Anche le spiagge libere riapriranno in Campania a partire dal 23 maggio 2020. Lo ha stabilito l’ordinanza numero 50 firmata dal governatore Vincenzo De Luca che disciplina la riapertura degli stabilimenti balneari ed, appunto, delle spiagge libere.
Le spiagge libere riapriranno in Campania: le regole
L’opportunità – offerta da tali spiagge ai fruitori – di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche nell’attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell’attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.
In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza.
Tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, dovranno essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci.
Le regole per le spiagge libere
Per favorire l’informativa all’utenza, è necessaria l’affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati – alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui
comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di
assembramento.
Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia) – ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) – che sarà codificato rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione.
Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line; al fine di favorire la prenotazione stessa potrà altresì essere valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio, prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile. Tale modalità favorirà anche il contact tracing nell’eventualità di un caso di contagio. Dovranno altresì essere valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti.
Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature
comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti. È opportuno, ove possibile, affidare la gestione di tali spiagge ad enti/soggetti che possono utilizzare personale adeguatamente formato, valutando altresì la possibilità di coinvolgimento di associazioni di volontariato, soggetti del terzo settore, etc., anche al fine di informare gli utenti sui comportamenti da seguire, nonché per assicurare le misure di distanziamento interpersonale in tutte le attività sull’arenile ed in acqua.
Come per gli arenili in concessione anche per la spiaggia libera, i Comuni dovranno dotarsi di una adeguata regolamentazione degli arenili liberi che potranno gestire direttamente o mediante convenzione con soggetti privati, al fine di garantire il contingentamento degli accessi. In ogni caso, l’area delle spiagge libere comunali sarà presidiata da addetti alla vigilanza. Tra le attrezzature di spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraie, ecc.) posizionate dai turisti dovrà essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l’una dall’altra; le distanze interpersonali possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
Dovranno altresì essere valutate dal Comune disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti
sulla battigia per evitare assembramenti. Il Sindaco, al fine di ridurre il rischio di contagio dovuto ad assembramento, con ordinanza ai sensi dell’art.32 della Legge n.833/1978, può ordinare il posizionamento, nella spiaggia libera, escluso l’arenile di libero transito, in via provvisoria, di piantane comunali numerate, per l’installazione di ombrelloni, riservate solo ai turisti che hanno prenotato telematicamente il proprio posto; nell’area occupata dalle piantane si applicano le stesse misure di sicurezza sanitarie previste per gli stabilimenti balneari dal presente provvedimento.
La chiusura delle spiagge libere
Il Sindaco, con ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge n.833/1978, può vietare l’accesso alla spiaggia libera, nel caso di rischio per la salute degli utenti a causa di assembramenti, o nel caso di reiterate violazioni delle misure sanitarie di sicurezza del presente provvedimento.
Devono essere assicurate dal Comune o da soggetti da esso incaricati opportune misure di pulizia della
spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.
Sono da intendersi valide anche per gli arenili liberi le misure indicate per le aree in concessione.