Cronaca

Green pass, per gli statali senza certificato stop allo stipendio ma niente sospensione

C’è una modifica nel decreto green pass in merito allo stipendio dei dipendenti statali sprovvisti di certificazione verde. Nella serata di ieri, martedì 21 settembre, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il testo definitivo del decreto in vigore dal prossimo 15 ottobre. La novità maggiore, rispetto alla bozza del provvedimento circolata nei giorni scorsi, riguarda la sospensione

Stipendio sospeso a dipendenti statali senza green pass: cosa dice il decreto legge

Dal 15 ottobre la sospensione non scatterà più neppure nel settore del pubblico impiego. Ma il dipendente senza lasciapassare verde verrà comunque ritenuto assente ingiustificato e resterà senza stipendio. Una sorta di mitigazione, suggerita dai tecnici, della misura originaria. Per due ragioni. La prima: evitare contenziosi e ricorsi contro le sospensioni, mentre l’assenza ingiustificata è resa oggettiva dal rifiuto del dipendente a presentare il Green pass e da questo discenderà anche lo stop allo stipendio.

La seconda: dare un segnale di attenzione ai sindacati (Draghi ha incontrato ieri il segretario della Cisl, Luigi Sbarra) che fin dall’inizio hanno detto che l’introduzione del Green pass non avrebbe dovuto in alcun modo rappresentare una minaccia per il posto di lavoro.

Decreto green pass: chi è obbligato ad averlo

Nel testo del provvedimento è scritto che “al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde“.

Gli addetti ai controlli

Per i controlli è specificato che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni“. Per i lavoratori esterni “verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro“.
I datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi“.


IL TESTO INTEGRALE


Le sanzioni

Il personale delle amministrazioni, “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Green pass nel settore privato: chi è obbligato ad averlo

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde” questo è quanto si legge nella bozza del decreto sul Green pass obbligatorio a lavoro.


Green Pass: al lavoro col certificato o addio stipendio, ma il posto rimane | Stop agli stipendi dal primo giorno


Controlli e sanzioni nel settore privato

I datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi“.

Sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“.

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