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Tasse, stop pagamenti ad agosto: l’elenco degli atti che l’Agenzia delle Entrate non può inviare fino al 31 e le eccezioni

Stop pagamenti ad Agosto. Il decreto Adempimenti ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.

Tasse, l’elenco degli atti dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto Adempimenti ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate. Si tratta, insomma, dell’introduzioni di ulteriori novità – al fianco di quelle già esistenti – in tema di stop di invii delle comunicazioni tributarie da parte del Fisco. Quello estivo parte il 1° agosto. Novità contenute nella circolare 9/2024 (vedi scheda con il pdf) che specifica i periodi di sospensione e gli atti che rientrano nella tregua. E le eccezioni.

Quali sono gli atti per cui è prevista la sospensione?

  1. Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis83 del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis84 del DPR n. 633 del 1972 (lettera a)
  2. Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197385 (lettera b);
  3. Comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200486 (lettera c)
  4. Lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19087 (lettera d).

I peridio di stop dei pagamenti

Lo stop estivo è accompagnato anche a quello di fine anno. Sul piano temporale, infatti, la sospensione degli atti di cui alla scheda precedente riguarda:

  • il periodo dal 1° al 31 agosto
  • il periodo dal 1° al 31 dicembre

Durante questi periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti anche se sono già stati elaborati o emessi. Questo salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.

Il criterio di esclusione dalla sospensione dellì’invio degli atti è quella di indifferibilità e urgenza. Fattispecie che, secondo l’Agenzia rientra nei seguenti casi: 

  1. Le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute
  2. L’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. 
  3. L’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

I termini di 30 giorni per i pagamenti sospesi

In base poi a quanto previsto dall’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 201689 , nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle seguenti somme:

  • Dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni90 di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972
  • Dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni91 di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973
  • Derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200492 .

Casi particolari con differimento

Se l’Agenzia, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.

La previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti infine, conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decretolegge n. 223 del 2006, relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti94 da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.

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