Stop pagamenti ad Agosto. Il decreto Adempimenti ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.
Tasse, l’elenco degli atti dell’Agenzia delle Entrate
Il decreto Adempimenti ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate. Si tratta, insomma, dell’introduzioni di ulteriori novità – al fianco di quelle già esistenti – in tema di stop di invii delle comunicazioni tributarie da parte del Fisco. Quello estivo parte il 1° agosto. Novità contenute nella circolare 9/2024 (vedi scheda con il pdf) che specifica i periodi di sospensione e gli atti che rientrano nella tregua. E le eccezioni.
Quali sono gli atti per cui è prevista la sospensione?
- Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis83 del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis84 del DPR n. 633 del 1972 (lettera a)
- Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197385 (lettera b);
- Comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200486 (lettera c)
- Lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19087 (lettera d).
I peridio di stop dei pagamenti
Lo stop estivo è accompagnato anche a quello di fine anno. Sul piano temporale, infatti, la sospensione degli atti di cui alla scheda precedente riguarda:
- il periodo dal 1° al 31 agosto
- il periodo dal 1° al 31 dicembre
Durante questi periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti anche se sono già stati elaborati o emessi. Questo salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.
Il criterio di esclusione dalla sospensione dellì’invio degli atti è quella di indifferibilità e urgenza. Fattispecie che, secondo l’Agenzia rientra nei seguenti casi:
- Le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute
- L’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale.
- L’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
I termini di 30 giorni per i pagamenti sospesi
In base poi a quanto previsto dall’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 201689 , nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle seguenti somme:
- Dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni90 di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972
- Dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni91 di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973
- Derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200492 .
Casi particolari con differimento
Se l’Agenzia, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.
La previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti infine, conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decretolegge n. 223 del 2006, relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti94 da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.